Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20655

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La curatela del fallimento della Silt Costruzioni s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino che, in parziale accoglimento dell’impugnazione della Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c.a.r.l. e ritenuta l’inammissibilità dell’appello incidentale della procedura, ha dichiarato l’inefficacia delle rimesse affluite sul conto corrente della società nell’anno anteriore all’ammissione della stessa all’amministrazione controllata per l’importo di Euro 124.420,84.

A sostegno dell’impugnazione sono stati proposti tre motivi con i quali, in sintesi, si deduce: violazione dell’art. 180 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè carenza di motivazione, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che l’eccezione relativa alla corrispondenza di talune rimesse a pagamenti di crediti ceduti fosse stata tempestivamente proposta; violazione degli artt. 61, 194, 197 e 201 c.p.c. e carenza di motivazione per avere erroneamente interpretato la Corte la relazione del CTU in ordine alla individuazione delle rimesse afferenti a crediti ceduti; 3) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilità per difetto di specificità dell’appello incidentale proposto dalla curatela.

Resiste l’intimata con controricorso e propone ricorso incidentale articolato in due motivi con i quali si deduce, rispettivamente, fa carenza di motivazione in ordine alla negata ammissibilità delle produzioni documentali della Banca e violazione della L. Fall., art. 67, artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della scientia decotionis in capo alla medesima. Al ricorso incidentale resiste la curatela con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti nei confronti della stessa sentenza.

Premesso che al giudizio de quo si applica ratione temporis la disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, tutti i motivi sono inammissibili in quanto laddove viene dedotta una violazione di legge la censura non è corredata dal prescritto quesito di diritto mentre laddove viene denunciato un vizio di motivazione manca la specifica indicazione del fatto controverso.

L’inammissibilità di tutti i motivi comporta quella del ricorso con la ulteriore conseguenza che diviene privo di efficacia il ricorso incidentale da qualificarsi come tardivo in quanto proposto in data 3 marzo 2007 a fronte della notifica della sentenza effettuata a richiesta della stessa Banca in data 5 dicembre 2006.

Considerazioni in ordine all’epoca in cui è stato redatto il ricorso giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale e privo di efficacia quello incidentale; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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