Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 07-06-2011, n. 22766 Aggravanti comuni aggravamento delle conseguenze del delitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza 22.12.10 del Tribunale del riesame di Milano che ha confermato quella in data 27.11.10 del locale g.i.p. con la quale gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per avere ceduto, in concorso con altri, circa 300 kg. di hashish ai soggetti indicati al capo U) della rubrica (reati di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1-bis; art. 80, comma 2).

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata ordinanza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, dal momento che l’aggravante dell’ingente quantitativo era stata contestata senza il supporto di una consulenza tossicologica al fine di accertare il principio attivo e senza l’osservanza dei parametri stabiliti dalla Corte di legittimità, secondo cui possono considerarsi ingenti solo quelle quantità che abbiano la potenzialità di soddisfare il bisogno di un numero molto elevato di consumatori per un periodo prolungato, essendo altresì necessario che il giudice rapporti il consumo all’area di mercato cui la droga sia destinata ad essere immessa e al periodo di tempo necessario per quel mercato di assorbirla.

Pertanto – conclude il ricorrente – era indubbio che nella specie il territorio di consumo e cessione fosse quello milanese e che per consolidata esperienza (processuale e di cronaca) un quantitativo di 300 kg. lordi di hashish non potesse considerare integrata l’aggravante contestata, ma il tribunale milanese, nonostante le argomentazioni al riguardo spese nella apposita memoria depositata, non aveva motivato in ordine alla richiesta di esclusione di detta aggravante.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Va anzitutto rilevato come i giudici del riesame, nell’escludere espressamente la contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 con riferimento alla cessione di kg.8,648 di hashish addebitata all’odierno ricorrente al capo DD) – trattandosi di un quantitativo reputato tale da non creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti per un congruo periodo di tempo, abbiano implicitamente ma chiaramente ritenuto di non poterla escludere con riferimento al quantitativo di 300 kg della medesima sostanza contestato a P.S. al capo U) della rubrica. Orbene, osserva questa Corte, nel pervenire a tale conclusione i giudici milanesi hanno fatto corretta applicazione della norma in questione, dovendosi affermare che un quantitativo di 300 kg. di hashish, pur in difetto della verifica di fatto del contenuto di principio attivo della sostanza, è da considerarsi ingente in quanto trattasi di quantitativo oggettivamente eccezionale sotto il profilo ponderale, tale da esporre a grave pericolo la salute pubblica in considerazione della destinazione allo smercio di esso ed in rapporto alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l’assai elevato numero di dosi ricavabili (v. Cass., Sez. 4, 1 febbraio 2011, n. 9927; Sez. 6, 16 marzo 2010, n. 19085) e senza che nella valutazione da compiere possa farsi utile riferimento al mercato ed alla sua eventuale saturazione, riferimento non appropriato rispetto alla ratio della norma e non facilmente accertabile, per il carattere clandestino del mercato e per l’impossibilità di disporre di dati certi e verificabili (v. Cass., sez. 4, 10 dicembre 2004, n. 47891; Sez. 6, 24 febbraio 2005, n. 7254).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli avvisi di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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