T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5103 Sospensione dei lavori

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to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dirigenziale n. 10/11 del 25.1.2011 – emessa ai sensi degli artt. 27, 31 e 94 del DPR 380/2001 – il Dirigente Area IV ha ingiunto al ricorrente la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi previa demolizione delle opere abusive realizzate.

Nel ricorso in epigrafe sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto:

1) infondatezza e contraddittorietà dei motivi, violazione di legge e o eccesso di potere e travisamento ed erronea valutazione dei fatti;

2) violazione artt. 7 e 8 L. 241/90.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa.

Nel ricorso l’interessato si limita a sostenere che i terreni sono adibiti prevalentemente all’uso agricolo (insistendo sugli stessi diverse piante di ulivo e da frutta ed essendo destinata, altra parte dell’appezzamento di terra, alla coltivazione di ortaggi); e che le opere avrebbero carattere precario e amovibile.

Il Collegio ritiene che i dedotti motivi non meritano positivo apprezzamento.

In particolare:

a). è incontestato che il ricorrente ha realizzato una serie di opere abusive (tettoia con struttura in tubi di ferro, pavimentazione in cemento e copertura in lamiere grecate del tipo in uso per le impalcature edilizie; posa in opera di 3 container prefabbricati nei pressi della detta tettoia; un’altra parte del terreno, circa la metà della superficie complessiva, è in uso come deposito di materiali inerti e parcheggio per camion ed escavatrici) in assenza di titoli edilizi;

b). data la consistenza e la tipologia delle opere non si può condividere la prospettazione dell’attore circa la natura precaria e amovibile delle stesse;

c). peraltro, dalle premesse del provvedimento impugnato, risulta che la zona è dichiarata sismica dal Decreto ministeriale 1 aprile 1983, art. 1;

d). dall’esame del provvedimento impugnato e dei relativi atti istruttori emerge la completezza e adeguatezza dell’istruttoria del procedimento e della motivazione del provvedimento impugnato;

e). per consolidato indirizzo giurisprudenziale l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229);

f). in ultimo, la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

In conclusione, considerata la legittimità complessiva dell’operato della PA, il ricorso deve essere respinto.

In mancanza di costituzione di controparte nulla per le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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