Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20653 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, contro la sentenza depositata in data 23.1.2009 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione ex art. 397 c.p.c. – fondata sulla mancata partecipazione al procedimento da parte del P.M. – di tre decreti emessi dal tribunale, sezione fallimentare, di liquidazione degli acconti sui compensi dell’Avv. S.S. ritenuti dovuti per la sua opera di liquidatore del concordato preventivo della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari s.c. a r.l. Resistono gli intimati con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 397 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che la domanda di revocazione non fosse proponibile in considerazione della natura non decisoria del provvedimento revocando.

La censura è infondata. Premesso che oggetto di revocazione sono i decreti con i quali il Tribunale ha liquidato acconti sul compenso dovuto all’avv. S. per la sua attività di liquidatore nella procedura di concordato preventivo della Federconsorzi, è principio già acquisito quello secondo cui "i decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta acconti richiesti dal curatore sul compenso, in quanto sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in fase processuale anteriore a quella della presentazione ed approvazione del rendiconto, non assumono l’efficacia di cosa giudicata; non possono pregiudicare la futura decisione sul compenso dovuto dopo la presentazione del rendiconto, cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore; e non possono formare oggetto di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost." (Cass., sez. 1^, 25 settembre 1993, n. 9721); da ciò consegue che ai decreti in questione, destinati ad essere sostituiti, quanto alla definitiva statuizione sull’ammontare del compenso, dalla liquidazione finale, non può riconoscersi il carattere della tendenziale definitività e quindi la qualifica sostanziale di sentenza per cui non rientrano tra gli atti soggetti a revocazione ex art. 397 c.p.c., che appunto alle sentenze limita tale mezzo (Sez. 1, Sentenza n. 18916 del 31/08/2010). Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Non si deve pronunciare sulle spese non potendo l’ufficio del P.M. essere destinatario di condanna in caso di soccombenza (Cass. SS.UU. 5165/2004).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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