T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5100 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 114 del 18/01/11 con cui il Comune di Roma, ai sensi degli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l. r. n. 15/08, le ha ingiunto di demolire le opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un vano in muratura di mq. 7, una tettoia di mt. 3,00 x 5,60 e un box metallico prefabbricato di dimensioni di mt. 2,50 x 5,60 circa;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con un’unica articolata censura la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto il provvedimento impugnato sarebbe carente nella motivazione, non individuerebbe il manufatto abusivo, ordinerebbe la demolizione di una struttura accessoria e complementare rispetto all’immobile preesistente che come tale non sarebbe tecnicamente possibile e che, comunque, non sarebbe giustificata dall’entità dell’abuso con conseguente ingiustificato pregiudizio dell’interesse privato;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame in quanto le opere realizzate nella fattispecie (vano in muratura di mq. 7, tettoia di mt. 3,00 x 5,60 e box metallico prefabbricato di dimensioni di mt. 2,50 x 5,60 circa) rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia, così come definita dall’art. 3 d.p.r. n. 380/01, in quanto portano ad un organismo edilizio diverso da quello preesistente, e, pertanto, avrebbero dovuto essere assentite con permesso di costruire;

Considerato che l’incontestata carenza del titolo edilizio abilitativo in esame giustifica, ai sensi degli artt. 16 l. r. n. 15/08 e 33 d.p.r. n. 380/01, la sanzione demolitoria applicata con il provvedimento impugnato;

Considerato, poi, che il provvedimento di demolizione costituisce esercizio di un potere vincolato e, come tale, risulta motivato in maniera idonea allorché (come è accaduto nella fattispecie) contiene una descrizione delle opere ed un richiamo all’accertata abusività delle stesse con conseguente superfluità dell’indicazione di un ulteriore interesse pubblico e della comparazione dello stesso con gli interessi privati che nella fattispecie non godono di alcun legittimo affidamento (Cons. Stato sez. V n. 2497/11; Cons. Stato sez. IV n. 2266/11);

Rilevato, poi, che l’impossibilità tecnica di demolizione costituisce oggetto di una deduzione di parte ricorrente generica e sfornita di alcun principio di prova;

Rilevato, infine, che le opere abusive risultano indicate nel provvedimento impugnato in maniera specifica e, comunque, idonea a consentire la loro identificazione da parte degli interessati;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare, in favore del Comune di Roma, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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