T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5099 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la Determinazione dirigenziale n. 48 del 15.3.2010 il Comune di Ariccia ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate abusivamente in via Ginestreto, 2, (Ariccia), distinto in catasto foglio 19, part. 42 e consistenti in due baracche in lamiera.

Nel ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Insussistenza del fatto addebitato (i lavori di cui all’ordinanza del 2010 erano stati eseguiti prima del febbraio 2004);

2). Eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità, violazione art. 3 Costituzione, falsità in atti (per gli abusi edilizi di cui all’ordinanza del 2010 il ricorrente è stato rinviato a giudizio nel 2007 ma, con sentenza del 2009, n. 455, il Tribunale di Vellestri, sez. staccata di Albano, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto);

3). Eccesso di potere per presupposto erroneo, istruttoria insufficiente, sviamento di potere;

4). Violazione L. 241/1990, carenza di motivazione.

Il Comune, senza costituirsi tramite difensore ma con semplice memoria depositata il 17.6.2010, ha replicato nel merito e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e l’omessa impugnazione di un atto presupposto (ord. 49/2004).

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa.

In particolare:

a). è incontestato che il ricorrente ha realizzato opere abusive in assenza di permesso a costruire (cfr., due manufatti in lamiera del tipo baracca da cantiere, installate su una piattaforma di cemento e su un massetto di blocchetti in tufo e materiale edile vario);

b). considerate le dimensioni e la tipologia delle opere le stesse non possono considerarsi amovibili o precarie e richiedevano, dunque, la concessione di un permesso a costruire;

c). peraltro, dalle premesse del provvedimento impugnato, risulta che la zona è dichiarata sismica dal Decreto ministeriale 1 aprile 1983, art. 1;

d). inoltre, la sentenza penale di estinzione del reato n. 455/2009 – richiamata nel ricorso – non può avere alcuna rilevanza, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, in relazione alla diversa ed autonoma attività del Comune che è preposto all’accertamento dell’abusività delle opere realizzate;

e). per consolidato indirizzo giurisprudenziale l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).

In conclusione, considerata la legittimità complessiva dell’operato della PA, il ricorso deve essere respinto.

In mancanza di costituzione di controparte nulla per le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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