Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2011) 07-06-2011, n. 22759

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro interpone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Rossano (resa il 22.4.2010) di non luogo a procedere, perchè il fatto non costituisce reato, nei confronti di L.C., ritenuto colpevole della violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 per avere attestato falsamente di trovarsi nelle condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio, circostanza non rispondente al vero, potendosi configurare come falso inutile o come frutto di errore sul fatto.

Il ricorrente richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte per cui integra il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 l’omessa dichiarazione da parte del richiedente il patrocinio a spese dello Stato, della titolarità di diritti reali su beni immobili e/o mobili registrati, a prescindere dalla loro consistenza economica e anche quando l’eventuale rendita prodotta non avrebbe comunque comportato il superamento della soglia massima di reddito per l’ammissione al beneficio (Cass. Sez. Un., 27.11.2008 n. 659, Infanti).
Motivi della decisione

Anche dopo le modifiche apportate all’art. 425 c.p.p. dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23 l’udienza preliminare ha conservato la sua natura di decisione strettamente "processuale".

Il giudice non può dunque pronunziare sentenza di non luogo a procedere quando l’eventuale insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti appaiano ragionevolmente verificabili nel dibattimento, non dovendo egli accertare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, bensì la sostenibilità dell’accusa nel giudizio (cfr. Cass., sez. 4, 19.4.2007, Giganti, Ced Cass., rv.

236800). Allo stesso modo il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi di carenza, insufficienza o contraddittorietà della prova di cui all’art. 530 c.p.p., comma 2.

Nel caso in esame l’oggettività del fatto è indiscussa ed il profilo di un eventuale errore dell’imputato è ambito di delicato scrutinio e bisognoso di verifica nel contraddittorio delle parti.

La sentenza di non luogo a procedere è, quindi, illegittima e deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Rossano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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