Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20647

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Svolgimento del processo

P.B. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso, per Euro 7,49, oltre interessi legali, su istanza del Condominio (OMISSIS). L’opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di procura e la infondatezza della pretesa condominiale perchè incidente su sua proprietà esclusiva.

Il Giudice di pace rigettava l’opposizione del P. che proponeva appello dichiarato inammissibile dal Tribunale di Nola.

Ricorre per cassazione P. affidandosi a un articolato motivo di impugnazione con il quale deduce: violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 112, 113, 323, 339 c.p.c.;

violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza per omessa motivazione su più punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d’ufficio.
Motivi della decisione

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla controversia. Il ricorrente non ha infatti posto dei quesiti di diritto ma ha indicato dei principi di diritto, desunti da massime giurisprudenziali, relative peraltro a fattispecie diverse da quella in esame, e che sarebbero stati violati dal giudice di appello ma che appaiono del tutto astratti e non risolutivi della controversia secondo quanto chiaramente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. SS. UU. n. 28054 del 25 novembre 2008) secondo cui affinchè il quesito di diritto, di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., abbia i requisiti idonei ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, non è sufficiente che la parte domandi astrattamente l’affermazione di principi ormai costituenti diritto vivente poichè tale formulazione del quesito è inidonea a risolvere la specifica controversia. E’ necessario invece, con riferimento al ricorso per violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, che siano enunciati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, richiamando le relative argomentazioni (Cass. civ. SS.UU. n. 3519 del 14 febbraio 2008) e ponendo in relazione tali errori con una soluzione alternativa della controversia basata su una diversa interpretazione o applicazione della norma (Cass. civ. sez. 3^, n. 4044 del 19 febbraio 2009). Nella specie il ricorrente afferma che il difetto di rappresentanza – difesa tecnica che colpisce la citazione introduttiva del giudizio comporta una nullità insanabile all’interno del processo senza fornire, in relazione alla formulazione di tale principio, alcun elemento relativo alla fattispecie concreta esaminata nei due gradi di merito e, analogamente, invoca l’obbligo del giudice di pace di decidere secondo diritto la controversia, nel caso di proposizione cumulativa di due domande di cui una imponga la decisione secondo diritto, senza neanche indicare quale sia la domanda proposta con l’atto di opposizione che avrebbe richiesto la decisione secondo diritto della controversia.

Quanto invece alla parte del motivo di ricorso che denuncia difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’art. 366 bis c.p.c., impone la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Tale indicazione deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non e possibile ritenere la prescrizione rispettata allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione ovvero le ragioni per cui la motivazione è inidonea a sorreggere la decisione (cfr. Cass. civ. sez. 3^, ordinanza n. 16002 del 18 luglio 2007). Il ricorrente ha omesso completamente tali indicazioni.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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