Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2011) 07-06-2011, n. 22757 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.L. depositò querela presso la Procura della Repubblica di Palermo ed instò, contestualmente, di esser avvisato dell’eventuale richiesta di archiviazione, ma apprese causalmente che il GIP aveva disposto, in data 8.7.2010, l’archiviazione senza che il querelante fosse stato avvisato della istanza del PM. Pertanto, ravvisando una violazione ai diritti della persona offesa, la difesa del SEGGIO ricorre a questa Corte con richiesta di annullamento del decreto di archiviazione.
Motivi della decisione

Come costantemente affermato da questa Corte l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 cod. proc. pen., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 c.p.p..

Donde l’annullamento senza rinvio del provvedimento con restituzione degli atti al PM. presso il Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *