Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20646

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo

L’associazione Robin Hood e il suo Presidente in proprio agivano con ricorso per accertamento tecnico preventivo del 13 luglio 2007 per far verificare le condizioni climatiche e di rumorosità all’interno della metropolitana milanese. Il giudice delegato per l’accertamento tecnico preventivo con ordinanza del 28 agosto 2007 revocava d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1, lett. d), la delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati che aveva ammesso al patrocinio a spese dello Stato i ricorrenti e dichiarava inammissibile il ricorso condannando il ricorrente in proprio alle spese del procedimento. Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato veniva reclamato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, comma 1, dall’associazione Movimento per la giustizia Robin Hood e dal suo Presidente.

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 24 aprile 2008 dichiarava inammissibile il reclamo.

Ricorrono per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, il P., in proprio e nella qualità di presidente e legale rappresentante della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso ATM eccependo l’inammissibilità del ricorso per esaurimento dei mezzi di impugnazione, per mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., e per indeterminatezza dell’oggetto dell’impugnazione oltre che l’infondatezza del ricorso stesso.

Non svolge difese il Ministero intimato.
Motivi della decisione

L’eccezione di inammissibilità per mancata formulazione dei quesiti di diritto è fondata e va accolta. Va rilevata altresì la mancata formulazione della sintesi identificativa del fatto controverso, su cui la motivazione sarebbe stata omessa o avrebbe avuto un contenuto illogico, ovvero indicativa delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione adottata.

Nè presenta alcuna specificità o fondamento l’impugnazione di cui al secondo e quarto motivo per il riferimento nella rubrica all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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