Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2011) 07-06-2011, n. 22755 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

hiesto rigettarsi il ricorso.
Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Taranto, con il provvedimento impugnato, dichiarata inammissibile la opposizione del querelante, V.S., ha disposto l’archiviazione degli atti del procedimento a carico di C.F., in ordine al delitto ex artt. 482 e 485 c.p..

Ricorre per cassazione il difensore del querelante e deduce violazione di legge sostanziale e processuale, atteso che, con l’atto di opposizione, erano state richieste e indicate indagini suppletive da compiere. Invero, il V. aveva rilasciato al C. un assegno che, in cifre, riportava l’importo di Euro 84.000, ma, in lettere, con quello di Euro 84; detto assegno era stato abusivamente completato, nella parte in lettere con l’aggiunta delle parole "mila" e posto all’incasso.

Secondo il GIP la circostanza è irrilevante in quanto non è in contestazione il rapporto commerciale sottostante alla dazione del titolo. Ciò non risponde al vero, in quanto il C. aveva ottenuto la consegna dell’assegno, approfittando dello stato di imbarazzo e di disagio del V. che si era visto "comparire" il C. nella sua abitazione.

Con l’atto di opposizione, era stato richiesto di accertare, tramite CT e tramite escussione di persone informate sui fatti, chi avesse abusivamente compilato il titolo e chi lo avesse presentato in banca.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’art. 410 c.p.p., comma 2, ammette la procedura de plano se ricorrono due presupposti: a) la inammissibilità della opposizione, b) l’infondatezza della notitia criminis (ASN 200423624- RV 228928).

Ebbene, l’assegno bancario, come è noto, è un titolo astratto, in relazione al quale è del tutto irrilevante il rapporto debitorio sottostante.

E’ dunque errata in diritto la motivazione del decreto di archiviazione nella parte in cui sostiene che, poichè non è contestato il rapporto commerciale "sottostante all’assegno", nè è contestata la congruità della cifra, l’eventuale "completamento" del documento, con l’aggiunta della dicitura "mila" non è penalmente rilevante.

Invero, in assenza di un negozio di riempimento, nessuno è autorizzato a completare un assegno di pertinenza di terza persona.

Ne consegue che, non essendo manifestamente infondata la notizia di reato, il GIP non avrebbe potuto assumere la sua decisione senza seguire la procedura di cui all’art. 409 c.p.p., commi 2 e 3.

Il provvedimento impugnato va dunque annullato. L’annullamento deve disporsi senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al GIP sopra indicato per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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