Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 28 marzo 2008 all’impresa edile persa Sesto del geom. P.P., il Comune di Portogruaro ha chiesto la cassazione della sentenza di cui in epigrafe della Corte d’appello di Venezia, che ha accolto la domanda della Impresa intimata in questa sede nei confronti del comune ricorrente, di risarcimento del danno per la abusiva rescissione da quest’ultimo del contratto di appalto concluso dalle parti il 15 novembre 1S38 per la ristrutturazione di un edificio comunale, in assenza dei presupposti di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 340, all. F, condannando l’ente locale a pagare Euro 77.216,00, a titolo risarcitorio con interessi di legge e le spese dell’intero giudizio.

Ad avviso della Corte, a differenza da quanto ritenuto dal tribunale e in accoglimento del gravame, doveva affermarsi che i ritardi accumulati dall’impresa, nell’inizio e nell’esecuzione dei lavori, non erano dipesi dall’appaltatrice e dovevano addebitarsi in prevalenza alla stagione appaltante, che quindi illegittimamente aveva risolto unilateralmente il rapporto, nel quale era da ritenersi essa inadempiente e tenuta a risarcire l’appaltatore nei sensi e limiti sopra riportati.

Al ricorso che precede del Comune di Portogruaro, articolato in due motivi, replica con controricorso notificato il 6 – 7 maggio 2008, l’Impresa edile Perosa Sesto del geom. P.P..
Motivi della decisione

1. Il primo motivo del ricorso del Comune di Portogruaro denuncia violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 340, all. F., e del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 1, perchè dal combinato disposto di tali norme emerge l’obbligo per l’appaltatore di previa conoscenza del o stato dei luoghi, prima di partecipare alla gara, obbligo che nel caso non è stato adempiuto dall’appaltatrice, che avrebbe dovuto denunciare tempestivamente alla committente gli ostacoli all’esecuzione dei lavori, conseguenti alla occupazione da terzi degli edifici da ristrutturare e all’esistenza d’una linea elettrica incidente sui luoghi.

In secondo luogo, ai lamenta la violazione degli artt. 1460, 1175 e 1375 c.c., anche per insufficiente e contraddittoria motivazione, sui fatti a base della scelta di ritenere prevalente l’inadempimento dei Comune rispetto a quello dell’impresa.

I due motivi di ricorso non sono conclusi da quesiti di diritto.

2. Il primo motivo di ricorso è privo di quesito e quindi è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., norma processuale applicabile ratione temporis anche dopo che è stata abrogata e per i ricorsi proposti fino alla data dell’abrogazione per il principio tempus regit actum (Cass. 4 gennaio 2011 n. 80 e ord. 24 marzo 2010 n. 7119).

E’ precluso anche il secondo motivo di ricorso, che, in ordine alla violazione di legge che denuncia non indica l’errore di diritto della decisione impugnata nè formula il principio di legge applicabile in luogo di quello erroneamente adottato dai giudici di merito (Cass. 21 febbraio 2011 n. 4146, ord. 19 febbraio 2009 n. 4044 e S.U. 9 luglio 2008 n. 18759).

Lo stesso motivo denuncia anche carenze motivazionali oltre che violazioni di legge e non solo non è concluso da due distinti quesiti (Cass. 9 giugno 2010 n. 13868) ma è anche privo della sintesi conclusiva con la chiara indicazione dei fatti rilevanti che rendono contraddittoria la sentenza impugnata e delle ragioni per le quali la motivazione di questa è inidonea s. dare ragione della decisione per cui si assume, omessa e/o insufficiente in ordine all’accoglimento della, domanda dell’impresa (S.U. 14 ottobre 2008 n. 25117, Cass. 26 febbraio 2009 n. 4589, 3.U. 12 maggio 2008 n. 11652).

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile e il ricorrente, per la soccombenza, dovrà, corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento/00) dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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