T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5094 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla resistente amministrazione comunale in data 22 aprile 2011 e depositato il successivo 13 maggio, i ricorrenti – rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuaria di un immobile – espongono che nel 2008 a causa delle pessime condizioni del tetto in eternit intendevano sostituirlo, come da comunicazione effettuata al Comune. Nel rimuoverlo, tuttavia, venivano giù anche le pareti interne portanti, con la conseguenza che si rendeva necessaria una ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione.

Con determinazione dirigenziale n. 496 del 9 marzo 2010 il Municipio XIX ingiungeva ai ricorrenti la demolizione delle mura perimetrali in corso di ricostruzione ed essi presentavano in data 25 marzo 2010 una domanda ex art. 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 22 della L.R. Lazio n. 15 del 2008.

Successivamente con determinazione n. 806 del 23 aprile 2010 l’amministrazione rettificava la precedente determinazione limitatamente all’indirizzo della ricorrente.

Avverso le due determinazioni ora citate gli interessati proponevano ricorso al TAR, ma nelle more il Municipio con determinazione dirigenziale n. 1063 del 26 maggio 2010 rettificava la n. 806 nella parte in cui nel dispositivo non prevedeva l’ingiunzione a rimuovere l’abuso e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Il TAR con sentenza n. 36033 del 10 dicembre 2010 dichiarava improcedibile il ricorso avverso le due determinazioni n. 496 e n. 806, principalmente gravate e accoglieva i motivi aggiunti proposti avverso quella n. 1063 del 26 maggio 2010, non avendo il Comune tenuto conto della preesistenza del manufatto.

Gli interessati producevano anche una integrazione della sanatoria in data 4 aprile 2011, ma l’Ente adottava la determinazione impugnata, avverso la quale essi deducono:

1.violazione dell’art. 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 16 della L.R. Lazio n. 15/2008, violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto dei presupposti; difetto di pubblico interesse; difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia gravi.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione agli articoli 22 e 37 del medesimo decreto e della L.R. Lazio n. 15/2008 in relazione agli articoli 19 e 22 di quest’ultima; eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti; travisamento dei fatti; carenza di istruttoria; ingiustizia grave e manifesta.

3. In subordine violazione e falsa applicazione dell’art. 33 comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 e 16 comma 3 della L.R. Lazio n. 15/2008; violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione; eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti; carenza di istruttoria e ingiustizia grave e manifesta.

4. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione; eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti; travisamento dei fatti; carenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, ingiustizia grave e manifesta.

5. violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione dell’art. 14 della L.R. lazio n. 15/2008; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi del giusto procedimento e di buon andamento della P.A.

Concludono chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata alla Camera di Consiglio del 7 giugno 2011 avvertitene all’uopo le parti costituite.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato in parte e va pertanto accolto come di seguito precisato.

Con esso i ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale, a rettifica del precedente annullato dal TAR con la sentenza n. 36033/2010, il Municipio XIX di Roma Capitale ha ingiunto loro la demolizione di opere consistenti nella "realizzazione in corso di opera di un manufatto in muratura di mt. 26,50 x 15,00 nelle sole mura perimetrali per un’altezza variabile da mt. 2,00 a m. 3,00 il tutto poggiante su cordoli di fondazione in c.a….".

2. Lamentano che in epoca precedente alla determinazione impugnata essi avevano presentato l’istanza di accertamento di conformità ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 22 della L.R. Lazio n. 15 del 2008, di tal che l’amministrazione avrebbe dovuto prima procedere all’esame della ridetta istanza, invece di adottare provvedimenti sanzionatori.

Gli interessati deducono che, quand’anche non si dovesse condividere la precedente prospettazione, comunque il provvedimento è illegittimo in quanto ha irrogato la sanzione della demolizione ai sensi dell’art. 16 della L.R. Lazio n. 15/2008 per un intervento realizzato in difformità della denuncia di attività; infatti gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione del manufatto senza modifiche della volumetria e della sagoma del manufatto preesistente sono realizzabili mediante DIA e laddove quest’ultima sia mancata sarebbe irrogabile semmai la sola sanzione pecuniaria.

Comunque insistono che anche se non si voglia aderire alle suesposte argomentazioni la sanzione demolitoria irrogata ai sensi dell’art. 16 della L.R. lazio n. 15/2008 sarebbe comunque illegittima non avendo l’Amministrazione comunale applicato la sanzione pecuniaria prevista dal comma 3 del medesimo art. 16 nei casi in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile. E nel caso in esame l’intervento si è reso necessario a causa del crollo delle pareti interne portanti dell’edificio avvenuto nel corso della rimozione della copertura in eternit, come da DIA presentata. Nel provvedimento impugnato non vi è traccia della motivazione in ordine alla scelta, da parte dell’Amministrazione di sanzionare l’intervento in questione con la demolizione anziché con la sanzione pecuniaria.

Col quarto motivo gli interessati lamentano che anche con il nuovo provvedimento l’Amministrazione tratta l’intervento edilizio come fosse una nuova opera, mentre il TAR con la ridetta sentenza n. 36033/2010 ha annullato il provvedimento n. 1063 del 26 maggio 2010 che descriveva l’intervento come "realizzazione in corso d’opera di un manufatto in muratura".

Infine, sostengono che essendo intervenuta la sentenza del TAR sulla fattispecie essi avrebbero avuto diritto ad avere la comunicazione di avvio del procedimento, onde poter correttamente rappresentare la situazione, laddove l’Amministrazione non ha dimostrato che il provvedimento avrebbe potuto essere diverso.

3. Delle censure proposte vanno accolte la quarta e la quinta.

Come rilevato dai ricorrenti, infatti, il TAR, con la sentenza n. 36033/2010, nell’accogliere i motivi aggiunti proposti avverso la precedente determinazione di rettifica delle altre due ordinanze – la n. 1063 del 26 maggio 2010 – e di demolizione, ha chiaramente osservato che "…il Comune di Roma nel provvedimento impugnato, senza tenere conto del manufatto preesistente, avrebbe erroneamente qualificato l’intervento come nuova opera anziché come ristrutturazione con conseguente illegittimità della preannunciata acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale;" e nel prosieguo ha pure precisato che "secondo quanto si evince dalla documentazione versata in giudizio dallo stesso ente locale resistente, l’intervento è consistito nella totale demolizione e ricostruzione di un manufatto preesistente" ed ancora che: "l’intervento stesso deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia, secondo quanto previsto dall’art. 3 d.p.r. n. 380/01, e non già come nuova costruzione come, invece, erroneamente indicato nel provvedimento impugnato attraverso il richiamo, ivi presente, all’art. 15 l. r. n. 15/08 e alla preannunciata acquisizione di diritto del bene nel caso d’inottemperanza alla prescrizione demolitoria;".

Il raffronto con il testo della nuova determinazione a demolire, ancorché essa rechi il riferimento all’art. 16 della L.R. n. 15 del 2008, non consente di ritenere che detto provvedimento rispecchi la sentenza del TAR e la esplicita qualificazione dell’intervento effettuato dai ricorrenti quale "demolizione e ricostruzione di manufatto preesistente" nella ridetta decisione effettuata, atteso che il Municipio XIX in esso continua a far riferimento ad una presunta "realizzazione di manufatto in muratura…" e con conseguente rilievo del dedotto difetto di motivazione e di istruttoria.

Ma va anche accolto il dedotto vizio nella comunicazione di avvio del procedimento.

Deve, infatti, essere osservato che, se per giurisprudenza costante anche della sezione, siccome l’ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato, non sono predicabili apporti degli interessati al procedimento (cfr. TAR Lazio,e sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046 e la giurisprudenza ivi citata: TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2010, n. 499), tuttavia, nel caso in esame, a seguito della sentenza in data 10 dicembre 2010, n. 30366, dato il tenore letterale delle osservazioni in essa contenute, i ricorrenti avevano tutto il diritto di ritenere che l’azione dell’Amministrazione avrebbe avuto un altro corso e cioè che il Comune avrebbe aderito alla espressa qualificazione dell’intervento realizzato dai ricorrenti quale "demolizione e ricostruzione di manufatto preesistente" e non di "realizzazione di manufatto in muratura…" e che semmai in tal senso si sarebbe pronunciata con un nuovo provvedimento.

Invece l’Amministrazione si è esibita in una superflua rettifica del provvedimento n. 1063/2010 già annullato dal TAR e nella reiterazione del contenuto del medesimo, limitandosi a cambiare il titolo normativo applicabile alla fattispecie (da articolo 15 ad articolo 16 della L.R. del Lazio n. 15/2008), ma sostanzialmente insistendo sulla natura dell’intervento svolto dai ricorrenti, – e quindi contraddicendosi all’interno della stessa determinazione – senza che questi siano neppure stati messi in condizione di rammentare quale sia la corretta situazione o di interloquire sulla domanda di accertamento di conformità e sulla sua integrazione ancora pendenti.

Ma anche la costituzione in giudizio dell’Amministrazione non appare atta a dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, dal momento che essa riferisce della pendenza di altrettante domande di condono del 1985, del 1995 e del 2004, dichiarandole riguardanti però un altro immobile intestato alla ricorrente seppure situato sulla stessa area, con la conseguenza che trova applicazione l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 a causa della mancata dimostrazione in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

4. Le altre censure vanno respinte sulla base della costante giurisprudenza della sezione in ordine al mancato effetto di sospensione predicabile in ordine alla istanza di accertamento di conformità. (TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010 n. 38207) ed alla circostanza che la scelta tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria attiene ad un fase successiva rispetto all’ingiunzione a demolire (tra le tante espressione di un indirizzo costante nel tempo: TAR Campania, Napoli, sezione VI, 15 luglio 2010, n. 16807 e TAR Campania, Napoli, sezione IV, 1° ottobre 2003, n. 12224), con la conseguenza che tale mancata valutazione non può refluire in termini di illegittimità sul provvedimento demolitorio.

5. Il ricorso va pertanto in parte accolto e per l’effetto va annullata la determinazione dirigenziale n. 514 del 16 marzo 2011 di Roma Capitale – Municipio XIX, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale e per il resto va respinto.

6. La soccombenza solo parziale consente la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale n. 514 del 16 marzo 2011 di Roma Capitale – Municipio XIX fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale e per il resto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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