Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20643 Opposizione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 27.7.1995 C.C.M. e D.B.D. proponevano opposizione avverso il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Melfi aveva loro ingiunto il pagamento di L.. 385.650.353 oltre interessi convenzionali, in favore della CA.RI.CA.L. s.p.a..

Quest’ultima si costituiva e all’esito del giudizio, nel corso del quale ad essa succedeva la Intesa Gestione Crediti s.p.a., il tribunale revocava il decreto, condannando gli intimati al pagamento di Euro 168.850,17, oltre interessi convenzionali.

La decisione, impugnata in via principale dagli opponenti e in via incidentale dall’istituto di credito, veniva poi parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Potenza, che riduceva la condanna di C.C. e D.B. alla somma di Euro 113.170,75, oltre interessi legali.

Avverso la sentenza gli intimati proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso l’Italfondiario s.p.a., società incorporante Castello Gestione Crediti s.r.l., nella qualità di procuratrice di Castello Finance s.r.l. e di mandataria di Intesa Sanpaolo s.p.a. e che eccepiva, pregiudizialmente, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.6.2011.
Motivi della decisione

Con i due motivi di impugnazione i ricorrenti hanno rispettivamente denunciato: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, per il fatto che sarebbero mancati i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e su tale aspetto, per quanto espressamente segnalato al giudice del merito, la Corte avrebbe omesso di pronunciare;

2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla questione relativa alla mancata ratifica delle operazioni eseguite dai funzionari di banca da parte degli organi decisionali di livello superiore. Contrariamente a quanto ritenuto, infatti, l’eccezione non sarebbe stata nuova ma avrebbe rappresentato la risultante dello svolgimento del prospettato " thema decidendum ".

Osserva il Collegio che l’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.

La decisione impugnata è stata infatti emessa in data 7.12.2006 e pertanto, tenuto conto del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile "ratione temporis", le censure prospettate avrebbero dovuto essere corredate dei quesiti di diritto, per quanto concerne il vizio di violazione di legge, e della indicazione del fatto controverso, per quanto riguarda quello relativo al vizio di motivazione.

I motivi di impugnazione, viceversa, sono privi sia dell’uno che dell’altro dei due requisiti richiesti e pertanto, alla stregua dell’esplicito dettato normativo, risultano inammissibili.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la solidale condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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