T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5093 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il verbale di accertamento del 20 dicembre 2010 e l’ordinanza n. 2 del 25 febbraio 2011 con cui il Comune di Borgorose, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 31 e 32 d.p.r. n. 380/01 in quanto le difformità contestate non costituirebbero variazioni essenziali e, comunque, mancherebbe alcuna motivazione sul punto;

Considerato, infatti, che le opere contestate come difformi rispetto al permesso di costruire n. 18 del 29/06/04, per la loro natura ed entità (trattasi di ampliamento non ingente del locale interrato, del locale idrico, della scala e della realizzazione di un marciapiede di mt. 1,60 x 1,30), non sono univocamente riconducibili nell’ambito delle variazioni essenziali previste dall’art. 32 d.p.r. n. 380/01, le sole che giustificano l’applicazione dell’art. 31 del medesimo testo normativo, richiamato nel provvedimento impugnato;

Considerato, altresì, che sul punto la gravata ordinanza di demolizione non contiene una specifica motivazione come, invece, sarebbe stato necessario;

Considerato che la fondatezza della censura in esame induce il Tribunale a ritenere, allo stato, immotivata ed incongrua l’applicazione della sanzione demolitoria ex art. 31 d.p.r. n. 380/01 applicata con il provvedimento impugnato;

Considerato che la fondatezza del motivo in questione comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento delle ulteriori doglianze) e l’annullamento della gravata ordinanza di demolizione (unico fra gli atti impugnati lesivo per l’interesse posto dal ricorrente a fondamento della domanda caducatoria) con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di emettere nell’ambito dei poteri di vigilanza urbanistica ed edilizia ad essa riconosciuti dalla normativa vigente;

Considerato che il Comune di Borgorose, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la gravata ordinanza di demolizione facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Comune di Borgorose a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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