Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-10-2011, n. 20639 Interessi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.R.D. e S.M., quali cessionari dei diritti della S.A.L.T.E.T. s.p.a., nel maggio 1992 convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Economia e delle Finanze, per sentirlo condannare al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 135 del 1985, art. 4 e successive modifiche per la perdita, a seguito di confisca disposta dal Governo Libico nel 1970, dell’intero patrimonio della SALTET, situato in (OMISSIS) e costituito da quattro navi oceaniche per la pesca del tonno e da due stabilimenti industriali siti in (OMISSIS). Il tribunale, all’esito dell’istruzione della causa, in parziale accoglimento della domanda condannò il Ministero al pagamento della somma di L. 10.969.021.000, di cui 7.178.679.000 per il valore capitale dei beni confiscati (e dell’avviamento) aumentato del coefficiente di moltiplicazione di 1.90 previsto dalla legge ed il residuo importo per rivalutazione dal 1986 al 1.4.94 (deposito della relazione di stima del consulente d’ufficio), ulteriore rivalutazione monetaria dal 1.4.94 ed interessi legali dall’evento al saldo. L’appello proposto dal Ministero, cui resistevano P.R. e S. proponendo anche appello incidentale per la condanna al pagamento di un ulteriore indennizzo, veniva definito dalla Corte d’appello di Roma accogliendo il gravame principale e parzialmente l’incidentale, con la condanna del Ministero al pagamento della somma complessiva di L. 7.230.564.504 pari a Euro 3.734.274,92 maggiorata degli interessi legali dal 4.5.1985 al saldo. Compensava tra le parti le spese del grado. Osservava la Corte, per quanto qui ancora rileva: a) che erroneamente il primo giudice aveva riconosciuto interessi legali dall’evento e rivalutazione sulla somma determinata moltiplicando il valore dei beni perduti per il coefficiente legalmente previsto di 1,90; b) che infatti, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria che lo Stato italiano sì è assunto per ragioni politiche di sostegno dei propri cittadini all’estero che avevano subito perdite, non sono applicabili ad essa le categorie logico- giuridiche proprie dell’obbligazione risarcitoria, in tema di interessi e rivalutazione della somma dovuta; c) che il coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla L. n. 135 del 1985, art. 4, rappresentando una specifica rivalutazione forfetariamente fissata dalla legge, comprende sia gli interessi maturati sino alla data della sua entrata in vigore sia l’eventuale maggior danno ex art. 1224 cpv. cod. civ.; d) che pertanto alla parte attrice spettano esclusivamente gli interessi legali maturati nel periodo successivo alla data (4.5.1985) di entrata in vigore della L. n. 135. Osservava inoltre, quanto all’appello incidentale, la corte territoriale che la domanda di indennizzo relativo alla perdita di altri beni era fondata solo con riguardo al valore di alcune ancore presenti nello stabilimento industriale, indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio ma non comprese nella valutazione, mentre per il resto (contanti, crediti, armamento delle navi, giacenze di magazzino, avviamento complessivo) le richieste degli appellanti incidentali risultavano carenti sotto il profilo probatorio, ovvero già adeguatamente valutate dal c.t.u. nella sua relazione sulla base della documentazione messa a sua disposizione e tenuto conto altresì delle precedenti stime dell’U.T.E. e di altro esperto di nomina consolare.

Avverso tale sentenza, depositata il 2 maggio 2005, P.R. D. e S.M.R. hanno, con atto notificato il 5 dicembre 2005, proposto ricorso a questa Corte affidato a tre motivi.

Resiste il Ministero della Economia e Finanze con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, deve respingersi l’eccezione, sollevata dai ricorrenti nella memoria difensiva, di inammissibilità del controricorso ex art. 366 c.p.c., per insufficiente esposizione dei fatti di causa: alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa corte, che il collegio condivide, la autosufficienza del controricorso è assicurata, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., comma 2 (che dichiara applicabile al controricorso l’art. 366 c.p.c., comma 1, in quanto possibile), anche quando l’atto non contenga l’autonoma esposizione dei fatti di causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata (cfr. n. 13140/2010; n. 76/2010; n. 2262/2006).

2. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello nella parte in cui, riformando sul punto la sentenza di primo grado, non ha loro riconosciuto, per il periodo successivo al 4 maggio 1985 (entrata in vigore della L. n. 135 del 1985) sino al 31 marzo 1994 (data di deposito della c.t.u.) e per l’ulteriore periodo successivo, la rivalutazione della somma determinata a norma della legge 135.

Chiedono il "ripristino della decisione di primo grado" sul punto, con il riconoscimento della rivalutazione della somma, in aggiunta agli interessi legali riconosciuti. Denunciano l’erronea e falsa applicazione dell’art. 1224 cod. civ., comma 2, assumendo: a) che la ritenuta natura giuridica di debito di valuta della obbligazione azionata in giudizio non merita condivisione; b) che la sentenza impugnata appare contraddittoria, là dove esclude la rivalutazione della somma per il periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 135 del 1985, per la natura indennitaria della obbligazione assunta dallo Stato Italiano e poi afferma che il coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla legge costituisce una specifica rivalutazione, così ammettendo che tale forma di adeguamento dei valori monetari, ancorchè riferita al solo periodo 1970/1985, sia del tutto compatibile con la indennità di cui si discute. Rilevano poi i ricorrenti che il Ministero non ha nè dedotto nè provato che il ritardo nella corresponsione dell’indennizzo non sia ad esso imputabile; ed aggiungono che, dovendo essere considerati investitori abituali, gli interessi legali riconosciuti non compensano l’ulteriore danno da ritardo nel pagamento da essi subito.

2.1 Il motivo non merita accoglimento. La sentenza di primo grado, le cui statuizioni i ricorrenti chiedono in parte qua di ripristinare, ha applicato la disciplina propria dei crediti di valore, così implicitamente attribuendo al credito in questione natura risarcitoria. La sentenza di appello ha invece ritenuto la natura indennitaria, non risarcitoria, del credito stesso, giacchè esso trova fonte diretta, e quindi anche limite, nella legge speciale (in questo caso, la n. 135/1985 applicabile ratione temporis), che lo ha previsto e disciplinato per ragioni di tutela solidaristica della comunità nazionale e non di riconoscimento di una responsabilità statuale preesistente alla disciplina normativa in questione. A tale interpretazione, conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa corte (cfr. ex multis Sez. 1^, n. 4481/2003;

n. 2489/2004; n. 10912/2008), consegue, da un lato, che la liquidazione dell’indennizzo sulla base dei criteri – tra i quali il coefficiente di moltiplicazione – stabiliti dalla legge speciale che ha regolato interamente la materia esaurisce ogni somma spettante all’avente diritto alla data in cui la legge stessa è entrata in vigore; dall’altro, che gli effetti dell’eventuale ritardo della P.A. nell’adempimento di tale obbligazione, avente natura di debito di valuta, sono regolati dall’art. 1224 cod. civ.. Pertanto, anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge, all’avente diritto all’indennizzo non spetta l’adeguamento automatico del relativo credito, bensì – ove la P.A. debitrice non fornisca la prova posta a suo carico dall’art. 1218 cod. civ. – gli interessi nella misura legale dalla data della costituzione in mora e, ove richiesto e dimostrato, il maggior danno derivato dal ritardo nell’adempimento (cfr. ex multis Cass. n. 5212/2011; n. 19687/2009;

n. 12281/2008).

Non può dunque trovare accoglimento la richiesta, nella quale insistono i ricorrenti, di rivalutazione del credito indennitario in relazione al periodo successivo all’entrata in vigore della legge, in aggiunta agli interessi legali già riconosciuti per lo stesso periodo: tale richiesta non è invero conforme alla disciplina dettata dall’art. 1224 cod. civ. (cfr. anche Cass. n. 2489/2004).

Nè, in tale contesto, hanno pregio i riferimenti contenuti in ricorso – peraltro non coerenti con la richiesta di rivalutazione – alle presunzioni elaborate dalla giurisprudenza in tema di maggior danno da perdita di valore della moneta, in difetto di specifiche indicazioni in ricorso che (secondo il noto principio della autosufficienza del ricorso) consentano alla corte di ritenere che i ricorrenti abbiano in sede di merito tempestivamente richiesto la liquidazione del maggior danno e dedotto le circostanze di fatto che giustificherebbero quelle presunzioni.

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano l’omessa, o quantomeno insufficiente, motivazione in relazione al rigetto delle altre richieste di indennizzo, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, lamentando la sostanziale inesistenza della motivazione stessa attesa la sua estrema genericità in rapporto alla specificità delle argomentazioni esposte nell’appello incidentale, riprodotte in ricorso.

3.1 Anche tale motivo non può trovare accoglimento, neppure con riguardo all’ipotesi – invero non richiamata in ricorso – prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La motivazione del (parziale) rigetto dell’appello incidentale, pur nella sua sinteticità, è tutt’altro che inesistente o comunque incongrua o illogica, atteso che da essa risultano chiaramente le ragioni che la giustificano, consistenti nella carenza di riscontri probatori delle considerazioni svolte dagli appellanti e nella esaustività della valutazione compiuta dal c.t.u. sulla scorta peraltro delle altre stime precedentemente compiute. Del resto, i ricorrenti non hanno indicato – tantomeno trascritto in ricorso – quali risultanze istruttorie sarebbero state trascurate o non esaminate dalla corte territoriale, essendosi limitati a trascrivere le considerazioni esposte nell’appello incidentale, dirette per l’appunto a confutare le salutazioni del consulente tecnico d’ufficio o dell’U.T.E. – fatte proprie dalla sentenza di primo grado – sulla base di elementi attinti dal notorio o privi di specifici riscontri obiettivi. Sì che, in effetti, il motivo si mostra diretto ad ottenere una nuova valutazione di merito che questa corte non può esprimere.

4. Quanto infine al terzo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono della erronea compensazione integrale delle spese processuali di appello perchè non sarebbe giustificata dall’esito dell’impugnazione, è sufficiente osservare che la Corte di merito ha legittimamente esercitato tale facoltà discrezionale, rimessa al suo prudente apprezzamento, indicandone in modo congruo e non palesemente illogico o contraddittorio la ragione nell’esito della lite, che ha visto accolto parzialmente sia l’appello principale del Ministero sia l’appello incidentale degli odierni ricorrenti.

5. In base alle considerazioni sin qui esposte, il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che determina in Euro 10.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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