Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 99/2009

composto dai Signori Magistrati :

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Ettore Manca COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE rel.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

su ricorso n. 629/2006 presentato da :

PAGANO GIUSEPPE, PAGANO VINCENZO, PAGANO CARMINE, tutti rappresentati e difesi dal Prof Avv. Ernesto Sticchi Damiani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Lecce, via 95° Rgt Fanteria , 9;

contro

COMUNE DI SQUINZANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecce, via Zanardelli, 7;

per l’annullamento

-della delibera del Consiglio Comunale di Squinzano n.2 del 27.1.2006( pubblicata nel B.U.R.P. n.21 del 16.2.2006) recante “approvazione piano urbanistico generale”;

-di ogni altro atto presupposto,connesso e/o consequenziale e, in particolare,ove occorra, di tutti gli atti inerenti la procedura di adozione e approvazione del nuovo P.U.G. del Comune di Squinzano;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Squinzano ;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Designato alla pubblica udienza del 21 novembre 2007 quale relatore il referendario dr. Carlo Dibello, e udito l’Avv. Ernesto Sticchi Damiani per i ricorrenti e l’Avv. Angelo Vantaggiato per il Comune di Squinzano;

FATTO

I ricorrenti sono proprietari di alcuni lotti di terreno inizialmente ricadenti in agro del comune di Trepuzzi, poi acquisiti al demanio comunale del comune di Squinzano , ubicati alla contrada Imbrogni, e distinti nel N.C.T. al foglio 42, mapp.99,327,340,344 e 345 .

Dopo l’effettuazione di alcuni importanti interventi di urbanizzazione aventi ad oggetto i suoli in questione, peraltro già ricompresi nell’ambito di una lottizzazione approvata dal comune di Trepuzzi, l’amministrazione comunale di Squinzano ha avviato l’iter per il varo del nuovo strumento urbanistico generale.

Nonostante la protesta , sollevata in sede di osservazioni al Pug adottato dalla madre dei ricorrenti , di una errata rappresentazione dello stato dei luoghi , determinata dalla omessa inclusione nelle tavole cartografiche allegate al Pug della intera sede stradale denominata via Sindaco L.Frassaniti, e malgrado lo stesso Consiglio Comunale di Squinzano avesse accolto alla unanimità la osservazione predetta , l’organo assembleare dell’ente civico ha approvato , con la delibera impugnata, uno strumento urbanistico che tipizza in termini deteriori la proprietà dei ricorrenti con ciò ritenendo di adeguarsi ari rilievi formulati dalla Giunta Regionale in punto di riconsiderazione del dimensionamento del settore residenziale.

I ricorrenti sono insorti avverso la delibera di approvazione del Pug che ritengono affetta dai seguenti profili di illegittimità:

I- violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art 2 del d.m. 2.4.1968, n.1444. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto. Difetto di istruttoria .Disparità di trattamento .Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa .

Si è costituito in giudizio il Comune di Squinzano che ha affidato ad una memoria la richiesta di respingimento del ricorso

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21 novembre 2007

DIRITTO

Il ricorso è fondato .

Il Collegio non ignora certamente l’orientamento giurisprudenziale che accorda ampia discrezionalità valutativa non solo alla amministrazione comunale ma anche a quella regionale quando esse sono chiamate ad esprimersi, ognuna per la parte di sua specifica competenza, in sede di pianificazione del territorio e di conseguente approvazione di uno strumento urbanistico generale.

Né disconosce la tesi, largamente maggioritaria presso i Tribunali amministrativi, in forza della quale il varo di uno strumento urbanistico generale, essendo destinato a soddisfare interessi pubblici preponderanti come quello del corretto uso del territorio, non può risultare recessivo rispetto agli interessi pretensivi di matrice edificatoria del privato proprietario di un suolo.

Ciò osservato in linea di principio occorre, però, evidenziare che la tipizzazione di un suolo deve essere frutto di una adeguata istruttoria al fine di scongiurare il rischio di imprimere al suolo medesimo una destinazione urbanistica incongrua fino al limite di un regime urbanistico iniquo, ossia indicativo di una arbitraria disparità di trattamento tra privati.

La fattispecie posta al vaglio del Collegio racchiude in sé le caratteristiche di un processo di pianificazione urbanistica che, per la parte relativa ai suoli dei ricorrenti , appare inficiato da errata rappresentazione dello stato dei luoghi e, per ciò stesso, rivela una non appropriata istruttoria.

E’ sufficiente, a tal riguardo, evidenziare che l’omessa inclusione nella tavola cartografica 10.1 di zonizzazione del territorio comunale, allegata al Pug, della intera sede stradale denominata via Sindaco Frassaniti ha prodotto una significativa alterazione dello stato dei luoghi.

Detta alterazione dello stato dei luoghi ha , in un primo tempo, condizionato la scelta di tipizzazione dei suoli dei ricorrenti nel contesto della zona residenziale C, e non nell’ambito della zona residenziale di tipo B, più coerentemente con le caratteristiche della maglia urbanistica esaminata.

Significativo appare, in questo ordine di idee, l’accoglimento all’unanimità delle osservazioni formulate dalla madre dei ricorrenti, dante causa dei ricorrenti , in sede di adozione del P.U.G., segno evidente del riconoscimento di un livello di urbanizzazione e di una edificazione raggiunta nella zona decisamente meritevoli di classificazione urbanistica conforme alle aspettative dei ricorrenti medesimi.

Anche la fase successiva di approvazione del Pug appare, pertanto, frutto del reiterato errore nella rappresentazione della reale condizione urbanistica della zona all’interno della quale ricadono i suoli dei ricorrenti .

La riproposizione dell’errore risulta, del resto, finanche evidenziata nell’ambito del dibattito consiliare prodromico alla messa in votazione della delibera di approvazione del Pug, qui censurata, allorquando il consigliere Giordano ha segnalato che “il tratto di strada tra via Marinelli e via Marco Polo non è riportato sulle tavole con la conseguenza che lo stato fisico dei luoghi non corrisponde a quello rappresentato sulle tavole” .

Del resto, la difesa della amministrazione comunale si limita a porre in risalto la necessaria compartecipazione dell’ente regione alla pianificazione comunale in oggetto, propugnando la tesi del doveroso adeguamento ai rilievi che la regione ha mosso soprattutto sotto il profilo del dimensionamento del settore residenziale.

Resta, però, oggettivamente accertato che la tipizzazione impressa ai suoli di proprietà dei ricorrenti è senz’altro inficiata da omessa allegazione del reale stato dei luoghi relativo alla contrada Imbrogni.

In questo senso il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della delibera impugnata.

Le spese di lite possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21 novembre 2007

Aldo Ravalli – Presidente

Carlo Dibello -Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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