Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
che la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 339 del 2 marzo 2011 con cui il Comune di Roma, ai sensi degli artt. 14 l. r. n. 15/08 e 27 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati;
Motivi della decisione
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse;
Considerato, infatti, che con il provvedimento impugnato il Comune di Roma, ai sensi ai sensi degli artt. 14 l. r. n. 15/08 e 27 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati;
Considerato che, secondo quanto risulta dalle norme richiamate, il provvedimento di sospensione dei lavori ha efficacia per 45 giorni dalla sua adozione (TAR Puglia – Bari n. 3923/10; TAR Lazio n. 33243/10);
Considerato che nella fattispecie il provvedimento impugnato è stato emesso in data 02/03/11 e notificato all’interessata l’11/03/11;
Considerato, pertanto, che, allorché è stato notificato il ricorso (5 maggio 2011), l’atto gravato aveva già perso efficacia e non si presentava più lesivo per l’interesse posto dall’interessata a fondamento della domanda caducatoria;
Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse;
Ritenuti, infine, sussistenti "giusti motivi", ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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