Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-04-2011) 07-06-2011, n. 22506 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gip del Tribunale di Isernia, con ordinanza 5/11/2010, non condividendo la richiesta di archiviazione del procedimento penale contro ignoti in relazione al reato di cui all’art. 326 cod pen., disponeva che il P.M. procedesse all’iscrizione, come indagato, nel registro di cui all’art. 335 cod proc. pen. di C.C. e contestualmente rinviava in prosieguo all’udienza camerale dell’1/4/2011. 2. Ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, la persona offesa P.A. e denuncia l’abnormità del provvedimento, nella parte in cui aveva disposto il rinvio in prosieguo del procedimento dinanzi allo stesso Gip. 3. Il ricorso è fondato.

Ed invero, allorquando il Gip, non condividendo la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., dispone l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. di una determinata persona, il procedimento deve essere restituito all’iniziativa del P.M., che potrà esercitare, nella sua autonoma determinazione, tutti i poteri conferitigli dalla legge. Non è consentito al Gip fissare un’udienza in prosieguo del procedimento, perchè ciò determina un inammissibile vincolo per il P.M., con conseguente condizionamento delle scelte allo stesso riservate (Sez. U. a 22909 del 31/5/2005, dep. 17/6/2005, imp. Minervini). Il provvedimento impugnato è abnorme nella parte indicata e deve, pertanto, essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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