T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5088 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 321 del 24 febbraio 2011 con cui il Comune di Roma ha ordinato all’Azienda Sanitaria Locale, in qualità di proprietaria, la demolizione delle opere ivi indicate;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Considerato che con un’unica censura la ricorrente prospetta l’esistenza del vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti in relazione all’insussistenza della circostanza (diritto di proprietà dell’Azienda sul terreno su cui sono state realizzate le opere abusive) posta a fondamento della gravata ordinanza demolitoria;

Ritenuta la fondatezza del motivo in questione in quanto, secondo quanto risulta dalla nota prot. n. 27779/ED del 12/05/11 del Comune di Roma, l’abuso contestato nel provvedimento impugnato è stato realizzato su un terreno di proprietà del predetto ente locale;

Ritenuta, pertanto, l’insussistenza della circostanza (diritto di proprietà sul terreno) in virtù della quale è stato emesso il provvedimento di demolizione nei confronti della ricorrente;

Considerato, quindi, che il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato;

Considerato che il Comune di Roma, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

Ritenuto, infine, di dovere dichiarare l’irripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la stessa e le altre parti intimate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) condanna il Comune di Roma a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) dichiara l’irripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al rapporto giuridico processuale instauratosi tra quest’ultima e le altre parti intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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