Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-04-2011) 07-06-2011, n. 22505 Archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Messina, dinanzi al quale era stato tratto a giudizio C.P. per rispondere del reato di cui all’art. 337 cod. pen., con ordinanza 22/9/2010, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, perchè non preceduto dall’avviso previsto dall’art. 4 c.p.p., comma 5 bis, e restituiva gli atti al P.M..

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, lamentando la violazione di legge sotto il profilo che, nel caso specifico, non era dovuto l’avviso di conclusione delle indagini all’imputato, nei cui confronti il contraddittorio in ordine al fatto-reato ipotizzato a suo carico era stato instaurato preventivamente, considerato che, in sede di delibazione sulla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., il Gip aveva imposto la formulazione dell’imputazione ex art. 409 c.p.p., comma 5. 3. Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato è abnorme, perchè determina una indebita regressione del procedimento, lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo. Ed invero qualora si proceda a carico dell’imputato per citazione diretta a giudizio a seguito di imputazione coatta ordinata dal Gip, non è dovuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in quanto l’udienza camerale di cui all’art. 409 c.p.p., comma 2 pone l’imputato e il suo difensore nella condizione di esercitare i diritti e le facoltà a garanzia dei quali è previsto l’avviso suddetto (Sez. 6, n. 5369 dell’8/10/2002, dep. 4/2/2003;

Sez. 4, n. 24672 del 22/4/2004, dep. 31/5/2004; Sez. 3, n. 9205 del 21/1/2003, dep. 27/2/2003).

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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