T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5087 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 06/07/06 e depositato il 17/07/06 U.B. ha impugnato l’ordinanza n. 127 prot. n. 10844 del 15 maggio 2006 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.

Il Comune di Rocca di Papa, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 4403/2006 del 26/07/06 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

U.B. impugna l’ordinanza n. 127 prot. n. 10844 del 15 maggio 2006 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un manufatto in cemento e legno avente dimensioni di mt. 7,25 x 6,15 ed altezza da mt. 2,65 a mt. 2,95 in corso di costruzione.

Con la prima censura la ricorrente prospetta il vizio di eccesso di potere perché l’ordinanza di demolizione avrebbe illegittimamente sanzionato un’opera qualificabile come volume tecnico e non autonomamente utilizzabile.

Il motivo è infondato perché le dimensioni del manufatto, come desumibili dal provvedimento impugnato e dalla stessa istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente, sono tali da escludere nella fattispecie la presenza di un mero vano tecnico mancando la necessaria strumentalità dello stesso all’utilizzazione di impianti tecnici al servizio dell’abitazione (nemmeno dedotti nella censura), la carenza di autonomia funzionale del manufatto e il nesso di stretta adeguatezza delle dimensioni rispetto alle esigenze tecniche da soddisfare (per la necessità di queste caratteristiche ai fini della configurabilità di un "volume tecnico": TAR Piemonte n. 4217/2010; TAR Liguria n. 10389/10).

Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione delle leggi n. 1497/39, 431/85, 64/74 e della l. r. n. 64/84 perché i vincoli indicati nel provvedimento impugnato non sarebbero di natura tale da giustificare la gravata demolizione.

Il motivo è infondato e, comunque, irrilevante ai fini della decisione in quanto, secondo quanto risulta dall’esame dell’atto impugnato, nella fattispecie la misura demolitoria è stata irrogata ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 per mancanza del titolo edilizio abilitativo necessario per la realizzazione dell’opera.

In particolare, il manufatto realizzato dalla ricorrente rientra nell’ambito della "nuova costruzione" che, ai sensi degli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01, avrebbe dovuto essere assentita con permesso di costruire.

La mancanza del titolo edilizio abilitativo in questione, richiamata nel provvedimento impugnato, costituisce di per sé ragione sufficiente per l’applicazione della sanzione demolitoria ex art. 31 d.p.r. n. 380/01 con conseguente irrilevanza, ai fini della valutazione circa la fondatezza del ricorso, dell’esistenza e della validità dei vincoli richiamati nella censura.

Con il terzo motivo la ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato.

La censura è infondata.

Quanto alla correttezza sostanziale della gravata ordinanza di demolizione (che smentisce la prospettata inadeguatezza dell’istruttoria) si rinvia a quanto in precedenza evidenziato circa la legittimità della misura ripristinatoria quale conseguenza dell’acclarata carenza di titolo edilizio abilitativo precisando, inoltre, che il manufatto sanzionato è del tutto diverso da quello (garage) assentito dall’ente locale.

In ordine al dedotto difetto motivazionale va, poi, rilevato che l’ordinanza di demolizione, costituendo esplicazione di un potere vincolato, è congruamente motivata (come è avvenuto nella fattispecie) con la descrizione delle opere abusive ed il richiamo all’accertata abusività delle stesse senza necessità di indicare alcun interesse pubblico ulteriore (Cons. Stato sez. V n. 2497/11; Cons. Stato sez. IV n. 2266/11).

Infondata, infine, è l’ultima censura con cui la ricorrente prospetta la necessità di sospendere l’efficacia del provvedimento di demolizione in conseguenza dell’istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 dalla stessa presentata.

Ed, infatti, in assenza di alcun esplicito riferimento normativo in tal senso, l’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 non influisce sulla legittimità o l’efficacia dell’ordinanza di demolizione precedentemente adottata (come è avvenuto nella fattispecie in cui il provvedimento impugnato è del 15 maggio 2006 laddove l’istanza ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 è stata depositata il 22/06/06).

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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