Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-06-2011, n. 22752 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

.G. Dott. SALVI Giovanni: rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione D.E. avverso la sentenza in data 16 novembre 2009 con la quale, ex art. 444 c.p.p. gli è stata applicata dal Tribunale di Tivoli la pena concordata ed altresì gli è stata inflitta la condanna alla rifusione delle spese della parte civile.

Oggetto del ricorso è per l’appunto, la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, limitatamente alla parte in cui risulta liquidato il compenso per il consulente della stessa parte civile, nella misura oltretutto non indicata con il conforto di un riscontro documentale.

Deduce la falsa applicazione degli artt. 153 disp. att. c.p.p. e dell’art. 541 c.p.p..

Alla parte civile spetta il rimborso delle spese processuali e non quelle sostenute per ottenere una consulenza di parte, dovendo, queste ultime, essere annoverata nell’ambito del danno patrimoniale da far valere, nella specie, in sede civile.

In subordine la parte ricorrente chiede che il capo della sentenza sia annullato perchè il giudice ha provveduto in assenza di prova del pagamento al consulente o quantomeno della assunzione della relativa obbligazione.

Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Non vi è dubbio che le spese sostenute dalla parte civile per la consulenza tecnica di parte sono liquidabili come tali, analogamente a quelle sostenute per la difesa, posto che lo stesso art. 87 c.p.c. prevede che la parte possa farsi assistere sia dall’avvocato che dal consulente tecnico.

La giurisprudenza civile della Cassazione, d’altra parte, non ha mai dubitato della liquidabilità del compenso del consulente a titolo di spesa sostenuta dalla parte non soccombente, limitandosi ad osservare che la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell’avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Sez. 1, Sentenza n. 4357 del 25/03/2003 (Rv.

561381). E’ interdetto, in altri termini, al giudice provvedere solo in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa (Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006 (Rv. 586818).

Ha infatti osservato il supremo Collegio che non sarebbe possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese "eventuali" di consulenza di parte poichè, in mancanza di prova documentale dell’esborso sostenuto dalla parte vittoriosa e nella impossibilità di controllare la congruità della somma esposta nella nota delle spese depositata in atti, non è ipotizzabile una condanna al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della consulenza di parte, che debbono perciò ritenersi destituite di prova.

Nel caso di specie vi è, però, in sentenza, il solo riferimento alla richiesta della parte civile relativa alle spese sostenute per consulenza, mentre non è chiarito – anche ai fini dell’apprezzamento della congruità – quale sia il fondamento documentale dell’eventuale esborso effettivo in favore del consulente: prova che deve consistere, oltretutto, non in un mero progetto unilaterale di parcella ma quantomeno in un progetto approvato dalla parte interessata con conseguente assunzione della relativa obbligazione.

Il giudice, in sede di rinvio, ferma la statuizione sul patteggiamento della pena, dovrà procedere ad adeguata motivazione con riferimento alla sola statuizione relativa alle spese di parte civile, attenendosi al principio di diritto enunciato.

La nota spese presentata per il procedimento dinanzi a questa Corte è devoluta alla fase del merito.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, con rinvio al Tribunale di Tivoli per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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