T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5086 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 26/06/06 e depositato il 18/07/06 H.N. ha impugnato il provvedimento del 28/03/06 con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dalla predetta.

Il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Esteri, costituitisi in giudizio con memoria depositata il 25/07/06, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 6186/2006 del 10/11/06 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

H.N. impugna il provvedimento del 28/03/06 con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dalla predetta.

Con la prima censura la ricorrente prospetta il vizio di carenza d’istruttoria in quanto la circostanza posta a fondamento del diniego (falsità della documentazione prodotta) è, in realtà, insussistente.

Il motivo è fondato.

Dall’esame del provvedimento impugnato emerge che l’amministrazione ha respinto la richiesta di visto presentata dalla ricorrente perché la documentazione presentata a supporto della stessa sarebbe falsa.

Dalla relazione prot. n. 2129 del 30 agosto 2006 si evince che il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha negato il visto sulla base del parere contrario della Questura di Ancona che con nota del 4 marzo 2006 ha dichiarato di non avere mai apposto il nulla osta sull’autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro di Ancona il 22/09/05.

In realtà, dalla prospettazione dell’atto introduttivo, dalla documentazione allo stesso allegata e da quella prodotta in copia autentica alla Camera di Consiglio del 10/11/06 emerge che l’autorità che ha rilasciato il nulla osta sull’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro è la Questura di Macerata, competente per territorio, e non già quella di Ancona.

Dagli atti in esame risulta, pertanto, che l’Autorità consolare ha richiesto il parere ad un’autorità (Questura di Ancona) diversa da quella che aveva apposto il nulla osta (Questura di Macerata).

Quanto sin qui evidenziato conferma l’inesistenza della circostanza (falsità dei documenti) posta a fondamento del gravato diniego e la conseguente fondatezza del vizio di carenza d’istruttoria prospettato nel ricorso.

Il ricorso è, pertanto, fondato e merita accoglimento (previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – dell’ulteriore motivo proposto) con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Il Ministero degli Esteri, che ha emesso l’atto impugnato, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.

Deve, poi, essere disposta la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente e gli altri enti intimati.

Infine, occorre revocare il patrocinio a spese dello Stato, disposto con provvedimento dell’apposita Commissione in data 10/07/06.

La ricorrente infatti, cittadina straniera, non è (né potrebbe essere, stante il provvedimento che ha richiesto) regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

Tale condizione (del regolare soggiorno) è prevista dall’art. 119 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) affinché lo straniero possa beneficiare, al pari del cittadino italiano, di detto patrocinio (salvo il caso dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione: art. 142 dello stesso testo unico) cosicché, in applicazione dell’art. 136, secondo comma, del medesimo testo unico, va disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio anticipatamente e provvisoriamente disposta ai sensi dell’art. 14 dell’allegato 2 del d. lgs. n. 104/2010, per insussistenza di uno dei presupposti per l’ammissione;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente e le altre parti intimate;

4) revoca il beneficio del gratuito patrocinio concesso alla ricorrente con provvedimento del 10/07/06.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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