Cass. pen., sez. Feriali 26-09-2008 (02-09-2008), n. 36846 Caccia ai fringuellidi in generale – Caccia ai fringuelli e alle peppole – Rilevanza penale – Condizioni – Legge reg. derogatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 24 aprile 2008 il Tribunale di Voghera dichiarava G.V. responsabile del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 2, primo 1, lett. H perchè esercitava la caccia da appostamento fisso ed abbatteva sei fringillidi, (4 peppole e 2 fringuelli), in numero superiore a quello consentito, (per fatto commesso i (OMISSIS)) e, concesse all’imputato le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 600,00 di ammenda.
Ha proposto ricorso per cassazione il G. chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157 e l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie, deducendo l’insussistenza del fatto reato.
Rileva il ricorrente che la L. n. 157 del 1992, art. 1, comma 3 statuisce che le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.
La legge regionale Lombardia prevede il prelievo in deroga di 5 esemplari di fringuelli e di 5 peppole al giorno. Ritiene quindi il ricorrente che il prelievo fino a cinque esemplari di fringuelli o peppole da parte del cacciatore è condotta lecita, che il prelievo da 6 a dieci esemplari di fringuello o di peppola è soltanto illecito amministrativo e che soltanto la cattura di più di dieci esemplari integra il reato.
Il motivo è infondato.
La L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, attuativa della direttiva CEE n. 409 del 1979, prevede al comma 1, lettera b tra le specie cacciabili soltanto dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio il fringuello e la peppola, stabilendo all’art. 30 il regime sanzionatorio.
Tale ultima norma stabilisce espressamente al comma 1, lett. h l’ammenda fino a L. 3.000.000, (da ritenersi convertiti ex lege in Euro) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi, o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque.
Inoltre la L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31, lett. g dispone la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli oraria consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero superiore a cinque.
Deve peraltro rilevarsi che, come ha precisato il Tribunale, il fringuello e la peppola originariamente inclusi dalla L. n. 157 del 1992, art. 18 tra le specie cacciabili sono stati successivamente esclusi dall’elenco delle specie cacciabili con D.P.C.M. 22 novembre 1993, in base a quanto statuito al cit. art. 18, comma 3 secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre "variazioni dell’elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte".
Peraltro la L. n. 157 del 1992, art. 19 bis (inserito dalla L. n. 221 del 2002, art. 1) prevede che le regioni sono autorizzate a derogare alla disciplina nazionale e comunitaria, purchè le deroghe siano conformi ai principi, alle finalità e alle prescrizioni della direttiva n. 79/409 CEE del 2 aprile 1979 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alle disposizioni della legge nazionale).
In proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 391 del 2005 ha precisato che "la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dalla L. n. 157 del 1992, art. 18, sia con riferimento alle regioni ad autonomia ordinaria, sia alle regioni e province ad autonomia speciale, è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, il cui soddisfacimento l’art. 117 Cost., comma 1, lett. s, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna. Analoga ratio va riconosciuta alla previsione del termine giornaliero, anch’esso fissato al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili".
Alla luce dei suddetti principi va quindi interpretata la L.R. Lombardia 3 agosto 2005, n. 13, art. 2, lett. F, prevede: "il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato non può essere superiore rispettivamente a cinque fringuelli o a cinque peppole; il prelievo massimo giornaliero di fringuelli e peppole per cacciatore non può essere complessivamente superiore a cinque esemplari".
Deve quindi concludersi che il prelievo giornaliero di fringuellidi, (fringuelli o peppole) in misura complessiva superiore a cinque configura reato contravvenzionale.
In tal senso si è del resto pronunciata questa Corte in relazione ad analoga questione, anche se con riferimento alla legge regionale del Veneto (v. Cass. pen. S.F. sent. n. 42950 del 2005, rv. 23827), i statuendo che "il divieto di caccia dei fringuelli e delle peppole di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157 può essere derogato con legge regionale, sempre che l’abbattimento, la cattura e la detenzione dei fringuellidi citati non superi il numero di cinque unità; tale regime derogatorio, lungi dal rappresentare una franchigia di abbattimento di cinque volatili, non si sovrappone, nell’arco temporale stabilito dalla legge regionale, a quello ordinario ma lo sostituisce, nel senso che rende lecito l’abbattimento fino a cinque esemplari, ma mantiene l’illiceità penale delle condotte di prelevamento di volatili superiore nel complesso alle cinque unità".
Va quindi respinto il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il giudice aveva immotivatamente disposta la confisca del fucile pur trattandosi di confisca facoltativa.
Anche il secondo motivo è infondato e va respinto.
La sentenza impugnata ha motivato, anche se sinteticamente, con riferimento all’art. 240 c.p. in ordine alla statuizione relativa alla confisca, rilevando che il fucile è stato utilizzato per commettere il reato.
Consegue al rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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