Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-06-2011, n. 22750

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

.G. Dott. FODARONI Giuseppina: annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione D.V.N. avverso la ordinanza in data 30 aprile 2010 con la quale la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di assise di appello di Taranto il 13 ottobre 1999, quale imputato del reato di omicidio volontario in concorso con C.G. e D.V.S., fatto commesso il 22 agosto 1989 in danno di Ce.Co..

L’ordinanza di inammissibilità era stata fondata sul rilievo della formazione di un duplice giudicato riguardo alle questioni poste.

La prima questione era infatti quella concernente il presunto contrasto di giudicati fra la sentenza di condanna del ricorrente e quella, pronunciata nei confronti del coimputato D.V. S., di estinzione per morte del reo.

La seconda questione era quella della sopravvenienza di prove nuove costituite da una serie di dichiarazioni volte a delineare un alibi a favore del condannato – dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive – ed inoltre una intercettazione telefonica e le affermazioni del coimputato C., elementi a favore della tesi della estraneità del D.V.N. al delitto ascrittogli.

Ebbene la Corte d’appello, giudice della revisione, aveva affermato che tanto l’una quanto l’altra questione erano già state poste a fondamento di altrettante richieste di revisione, avanzate dall’interessato, rispettivamente, nel 2003 e nel 2006, rigettate però entrambe dalla Corte di appello di Potenza con provvedimenti divenuti definitivi a seguito delle pronunzie della Cassazione (del 10 marzo 2004 e del 6 marzo 2007).

Deduce la violazione di legge ( art. 630 c.p.p., lett. a) e c)).

Quanto al tema, a suo tempo sottoposto alla Corte di appello di Potenza, relativo al contrasto di giudicati tra la condanna dell’odierno richiedente e quella di estinzione per morte del coimputato D.V.S., la difesa ripropone la questione stessa. Sostiene cioè che la Corte di appello, nella precedente ordinanza sulla quale si era formato il giudicato cautelare, era incorsa in un errore di valutazione. Aveva infatti affermato che la estinzione per morte del reo dichiarata nei riguardi di D.V. S. fosse una pronuncia "neutra", non contenesse cioè elementi di accertamento di responsabilità a carico di chicchessia, mentre era vero il contrario e cioè che la estinzione era stata pronunciata non essendovi prove evidenti di innocenza del reo D. V.S. (questi era stato raggiunto dalle accuse di tal C., ritenuto attendibile).

Quanto al tema delle prove nuove la difesa osservava che su di esse e sulla conseguente richiesta di revisione non si era formato il giudicato.

Si trattava infatti di prove solo in parte coincidenti con quelle già poste a fondamento della richiesta di revisione ritenuta inammissibile nel 2006.

Altre prove si erano aggiunte a quelle, volte parimenti a delineare un alibi a favore del D.V.N..

Il PG presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata sotto tale ultimo profilo.

Nelle date dell’11 e del 15 marzo 2011 sono pervenute memorie anche di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, con richiesta di partecipazione alla discussione camerale.

Il ricorso è fondato.

Incomprensibile, invero, è la richiesta di partecipazione alla discussione camerale essendo previsto, nella procedura adottata ex art. 611 c.p.p., il solo contraddittorio cartolare. Occorre poi dare atto che in base all’art. 641 c.p.p. e ai principi generali, come elaborati dalla giurisprudenza, in tema di inammissibilità della impugnazione per riproposizione della medesima questione, già delibata e ritenuta infondata, è ineccepibile la decisione della Corte d’appello quanto alla questione – semplicemente riproposta – del presunto contrasto di giudicati. In altri termini la Corte di appello di Potenza ha affermato, nel provvedimento impugnato, che si tratta di questione già portata al suo vaglio e disattesa con provvedimento della stessa Corte territoriale dell’8 maggio 2003, divenuto definitivo a seguiti di rigetto del ricorso per cassazione.

Tale situazione procedimentale ha fatto sì che la questione, meramente riproposta e per questo dichiarata correttamente inammissibile, non possa, a maggior ragione, essere nuovamente formulata con il ricorso per cassazione con argomenti, per giunta, che non attengono alla esistenza della evocata preclusione – che è la ragione della soluzione adottata dalla Corte di Potenza – ma a presunti errori in cui sarebbe incorsa la stessa Corte col provvedimento del 2003 ormai, in sè, coperto da giudicato.

Per quanto concerne il secondo profilo della decisione impugnata, viceversa, la doglianza è fondata.

La richiesta di revisione è stata basata sulla rappresentazione di prove nuove raccolte anche nel 2009 come sottolineato dal Procuratore Generale della Cassazione e desumibile dagli atti.

Ebbene tali prove nuove, emerse in epoca successiva alla precedente ordinanza dichiarativa della inammissibilità della analoga richiesta di revisione del 2006, dovevano essere autonomamente vagliate senza che si potesse fare ricorso, con riferimento ad esse, alla evocazione della preclusione o del giudicato già formaci.

Il giudice del rinvio dovrà procedere a tanto, rinnovando la valutazione del materiale senza che, per questo, debba ritenersi preclusa la prospettiva della eventuale declaratoria di inammissibilità anche della nuova richiesta.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *