T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5084 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con il ricorso in esame parte ricorrente impugna la ordinanza in epigrafe con la quale il Comune ha ingiunto la rimozione e demolizione di un intervento edilizio consistente nella "realizzazione sulla terrazza di copertura dell’appartamento principale, di un manufatto avente superficie di mq. 25 circa, per un’altezza massima di m. 2,50 e altezza minima di m. 2,00 circa realizzato in muratura, con blocchetti precompressi e malta e avente copertura a tetto in legno. Internamente pavimentato e parzialmente rasato, presenta cinque aperture per finestre con relativa messa in opera di soglie ed una apertura per porta";

RILEVATO che avverso il detto provvedimento il ricorrente deduce:

1. violazione dell’art. 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: l’interessato lamenta che l’ordinanza è stata adottata senza il previo accertamento della effettiva possibilità della rimozione e/o demolizione delle opere abusive; nel caso in esame è stata realizzata una pertinenza dotata di un volume minimo, non avente una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio della quale è posta; lamenta pure che non è possibile rimuovere l’opera senza che ciò comporti un insanabile pregiudizio per l’appartamento immediatamente sottostante il lastrico solare sottoposto alle intemperie;

2. violazione dell’art. 33, comma 2 del menzionato d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto ricorrono tutti i presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria;

3. carenza e non attualità dell’interesse pubblico alla rimozione e/o demolizione, difetto di motivazione;

CONSIDERATO che le censure non appaiono condivisibili nel rilievo che, come correttamente osservato dalla resistente amministrazione comunale è discutibile la natura pertinenziale dell’intervento, dal momento che esso, realizzato in blocchetti precompressi e malta, con copertura in legno ed interamente pavimentato e munito di cinque finestre, determina una rilevante modifica della sagoma e dell’aspetto esterno dell’edificio, tale da non potere essere considerato volume tecnico e da dovere essere sottoposto al regime del permesso a costruire;

CONSIDERATO che, inoltre, per giurisprudenza costante sulla materia: "Il concetto di pertinenza civilistico e quello urbanistico/edilizio sono da tenere distinti, sicché gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull’assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire." (TAR Campania, Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010, n. 26788 e della sezione: 22 dicembre 2010, n. 38196 e la giurisprudenza conforme al principio suddetto, ivi citata: TAR Lombardia, Brescia, sezione I, 25 maggio 2010, n. 2143);

RILEVATO, in ordine alla seconda censura proposta, che per giurisprudenza costante sull’argomento la scelta tra demolizione e sanzione pecuniaria attiene ad un momento successivo ed autonomo rispetto all’ingiunzione a demolire con la conseguenza che è in quella sede che vanno esternate le ragioni del ricorso eventuale all’una o all’altra sanzione, (tra le tante espressione di un indirizzo costante nel tempo: TAR Campania, Napoli, sezione VI, 15 luglio 2010, n. 16807 e TAR Campania, Napoli, sezione IV, 1° ottobre 2003, n. 12224), con la conseguenza che tale mancata valutazione non può refluire in termini di illegittimità sul provvedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO infine che anche il dedotto difetto di motivazione non appare condivisibile, nel rilievo che l’ingiunzione a demolire si qualifica come provvedimento vincolato il quale non abbisogna di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla sua adozione, quando, come è avvenuto nel caso in specie, l’opera risulta interamente abusiva, in quanto realizzata in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo. (TAR Lazio, sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 112 e TAR Campania, Napoli, sezione VI, 26 agosto 2010, n. 17238);

RITENUTO che pertanto il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza, il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente Claudio Pentené al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Ciampino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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