T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5083 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che con esso l’interessato impugna l’ordinanza con la quale l’Amministrazione comunale di Montelibretti gli ha ingiunto la demolizione di "ampliamento in foratoni di laterizio di un casale esistente di m. 4,70 x 10,20 coperto con tetto in legno a due falde per un’altezza al colmo di m. 3,80 ed alla gronda di m. 2,40;

Tamponatura in foratoni di laterizio di una vecchia tettoia esistente di m. 3,40 x 5,30 e una altezza media di m. 2,50 tutti i lavori si trovano allo stato rustico";

RILEVATO che avverso tale provvedimento l’interessato in fatto rappresenta di essere proprietario del terreno e del magazzino su di esso insistente e che risale ad epoca remota come dichiarato dai venditori al momento della compravendita; rappresenta pure che al momento del sopralluogo i verbalizzanti hanno sequestrato tutte le opere ivi compreso il magazzino, senza specificarne appunto la preesistenza;

CONSIDERATO che avverso l’ingiunzione l’interessato deduce:

1. violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380 del 2001 ed in particolare dell’art. 34 anche in relazione all’art. 7 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere.

Lamenta che il provvedimento è frutto di una errata e non approfondita verifica dello stato dei luoghi, che ha comportato una erronea se non travisata applicazione della legge, in quanto è mancata la corretta sequenza procedimentale in esito alla quale l’interessato avrebbe potuto rappresentare l’impossibilità di demolire il manufatto senza compromettere il magazzino preesistente. E ben avrebbe potuto presentare istanza ex art. 34 del d.P.R. n, 380 del 2001. La demolizione, infatti, compromette la struttura portante con lesioni irreversibili. L’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una scelta tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria, proprio compiendo quell’accertamento tecnico senza del quale l’atto appare affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria;

2. violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; l’interessato insiste che l’inesistenza della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio gli ha impedito di esprimere all’amministrazione che il manufatto realizzato non comporta alcun aumento del carico urbanistico presente nella zona interessata;

3. violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 e conseguente violazione dell’art. 97 Cost.; si duole che è mancato l’ordine di sospensione dei lavori ai sensi della citata norma, che almeno avrebbe avuto la funzione di sollecitare l’intervento del ricorrente nel procedimento. La sua mancanza insieme a quella della comunicazione di cui all’art. 7 della L. n. 241 del 1990, siccome comprensiva anche della struttura competente ove prendere visione degli atti, del nominativo del responsabile del procedimento e dei termini di conclusione del procedimento, inficiano gravemente il provvedimento finale;

RILEVATO che nessuna delle censure proposte appare allo stato accoglibile;

– quanto alla prima è da rilevare che l’ingiunzione a demolire colpisce non l’intero manufatto, ma soltanto l’ampliamento (di m. 4,70 x 10,20 laddove il casale preesistente era di m. 5,30 x 6,80, come risulta dal verbale del sopralluogo n. 3/2001 dell’11 febbraio 2011) realizzatone senza titolo abilitativo, sicché nessuna falsa rappresentazione della realtà o difetto di istruttoria appaiono predicabili del provvedimento in esame;

– quanto alla mancanza della comunicazione del provvedimento viene costantemente ribadito dalla sezione e dagli altri TAR che, trattandosi di provvedimento vincolato, l’ingiunzione a demolire non abbisogna di alcuna comunicazione di avvio del procedimento non rilevandosi utili apporti degli interessati al procedimento (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046 e la giurisprudenza ivi citata: TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2010, n. 499);

RILEVATO che, inoltre, l’ordinanza di demolizione in esame è sprovvista del termine per la sua esecuzione, essendo subordinata alla istanza di dissequestro che il ricorrente dovrà effettuare al fine di consentirgli la demolizione, sicché nulla gli impedisce di presentare eventuali istanze a sanatoria della sua posizione o per l’applicazione di sanzioni alternative; ed al riguardo va pure respinto l’aspetto della prima doglianza con il quale egli fa valere la illegittimità del provvedimento in quanto sarebbe mancata la valutazione della applicabilità della sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria; infatti per giurisprudenza costante ".. la valutazione inerente alla possibilità di procedere o meno alla demolizione e la conseguente scelta tra demolizione d’ufficio ed irrogazione di una pena pecuniaria attengono ad un contesto procedimentale autonomo e successivo rispetto a quello dell’ordinanza di demolizione." (tra le tante espressione di un indirizzo costante nel tempo: TAR Campania, Napoli, sezione VI, 15 luglio 2010, n. 16807 e TAR Campania, Napoli, sezione IV, 1° ottobre 2003, n. 12224), con la conseguenza che tale mancata valutazione non può refluire in termini di illegittimità sul provvedimento demolitorio;

CONSIDERATO, infine, che anche la mancanza del provvedimento di sospensione di lavori ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 non appare inficiare l’ordinanza in esame, dal momento che trattandosi di un potere ulteriore di cui gode l’amministrazione in presenza di situazioni che compromettano gravemente lo stato dei luoghi o in violazione di vincoli sul territorio esistenti, il suo mancato esercizio non condiziona la legittimità dei poteri repressivi dell’abuso edilizio; e rilevato che, come osservato dall’Amministrazione resistente nella memoria di costituzione le opere contestate erano già ultimate al momento del sopralluogo (verbale della Polizia Locale n.3/2011 citato);

RITENUTO che, pertanto, il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza, il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente A.C. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Montelibretti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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