Cass. pen., sez. I 25-09-2008 (23-09-2008), n. 36761 Libertà controllata – Commissione di reato durante l’esecuzione – Equiparazione alla violazione di prescrizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 agosto 2007 il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva, nei confronti di F.C.M. la conversione della libertà controllata – in corso dall’8 gennaio 2007 in virtù delle ordinanze adottate, rispettivamente, del Magistrato di sorveglianza di Brescia, il 6 maggio 1999, e dal Magistrato di sorveglianza di Milano, il 13 gennaio 1998 – in pena detentiva per la parte residua a decorrere dal 6 giugno 2007, data in cui M. stesso veniva sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per i delitti di violenza carnale continuata, favoreggiamento della prostituzione, violazione della disciplina in materia di immigrazione in epigrafe.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, M., il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 56, 66, 68, 108, assumendo che la commissione di un reato non integri di per sè, violazione delle prescrizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 56 e che l’arresto in flagranza, per fatto, peraltro, non valutato in tutte le sue connotazioni, non può comportare l’automatica conversione della sanzione sostitutiva in pena detentiva ma unicamente, ex art. 68 L. cit., la sospensione dell’esecuzione della sanzione medesima, con eventuale sua revoca, ex art. 72, solo dopo un’eventuale condanna definitiva a pena detentiva.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La commissione di un reato durante l’esecuzione della libertà controllata non può ritenersi, di per sè, costitutiva di una violazione di alcuna delle prescrizioni specificamente determinate dalla L. n. 689 del 1981, art. 56, come chiaramente desumibile dal disposto dell’alt. 68, comma primo, della medesima legge, che per il caso di fermo del soggetto prevede la mera sospensione dell’esecuzione della misura, e dal successivo art. 72, a norma del quale la revoca della sanzione sostitutiva e la sua conversione in pena detentiva può avvenire solo dopo la condanna (irrevocabile) a pena detentiva (Cass., Sez. 1^, 15 aprile 2008, n. 16414, rv. 239582;
Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2000, n. 8781, rv. 218189; Cass., Sez. 1^, 17 maggio 2001, n. 26984, rv. 219906; Cass., Sez. 1^, 5 ottobre 2005, n. 38042, rv. 232462).
Il Collegio non ritiene, pertanto, di condividere due diversi indirizzi interpretativi.
Il primo (Cass., Sez. 1^, 23 maggio 2000, n. 2421, rv. 216034) ritiene che la commissione di un reato costituisce di per sè inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata e comporti la conversione della restante parte della pena sostitutiva in pena detentiva. Tale conclusione non appare, però, conforme ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale che, in sede di scrutinio della L. n. 689 del 1981, art. 108, ha escluso qualsiasi automatismo nella conversione (cfr. ordinanza n. 418 del 24 settembre 1990) e, in una successiva decisione interpretativa di rigetto (cfr. sentenza n. 199 del 15 aprile 1992), riguardante la diversa ipotesi di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 66, nel ribadire l’esclusione di qualsiasi automatismo nell’istituto della conversione, ha osservato il Tribunale di sorveglianza è chiamato a esercitare un ampio potere deliberativo in ordine all’apprezzamento della condotta in concreto tenuta dal condannato, ai sensi del citato art. 66, comma 3, posto che la violazione anche di una sola delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva deve essere necessariamente valutata in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, giacchè la sua rilevanza può essere attenuata o addirittura esclusa dall’esame e dalla verifica delle giustificazioni eventualmente addotte dal soggetto ammesso alla sanzione sostitutiva.
L’altro orientamento (Cass., Sez. 1^, 14 novembre 2001, n. 44379) argomenta che, qualora il condannato, ammesso a libertà controllata, commetta un reato nel corso della sua esecuzione, si può procedere alla conversione della parte restante di libertà controllata in eguale periodo di reclusione o arresto (a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta) anche in assenza di violazione delle relative prescrizioni, purchè la commissione del reato sia ritenuta, all’esito di un giudizio incidentale, incompatibile con la finalità della sanzione sostitutiva di assicurare un suo efficace reinserimento sociale. Tale indirizzo valorizza una lettura logico-sistematica della L. n. 689 del 1981, art. 68, con l’art. 108 della medesima legge, il quale prevede che, in caso di violazione anche di una sola delle prescrizioni inerenti alla misura imposta, la parte di libertà controllata non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta e che, a tal fine, il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti al Tribunale (di sorveglianza) il quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione di cui sopra. La valutazione del fatto eventualmente causativo della conversione, riguardato in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, al fine di verificare se la condotta trasgressiva presenti o meno quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenersi integrata la violazione che la norma assume a presupposto della conversione, effettuata in via incidentale dal Tribunale di sorveglianza, urta, peraltro, contro la presunzione costituzionale di non colpevolezza e pare anticipare un giudizio sul fatto-costituente reato che deve essere innanzitutto apprezzato da parte del giudice della cognizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Milano per gli adempimenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 68, comma 3.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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