T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-06-2011, n. 5082 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, giacché i provvedimenti oggetto d’impugnazione sono già stati annullati con la sentenza 19 maggio 2011, n. 866, di questa Sezione;

che non resta pertanto al Collegio che dare atto di ciò;

che, quanto alle spese di lite, va riconosciuta la soccombenza virtuale dell’Amministrazione regionale, coincidendo il terzo motivo di ricorso con la censura accolta con la citata sentenza 866/11: peraltro, l’astensione della Regione da qualsiasi attività difensiva nel presente giudizio giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Compensa le spese di lite tra le parti per un quinto e condanna la Regione Veneto alla rifusione del residuo, che liquida in Euro 2.500,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed all’importo pari al contributo unificato, secondo legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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