T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 08-06-2011, n. 5133 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso n. 9068/2010, notificato il 15 ottobre 2010 e depositato il successivo 25 ottobre, la Società Livata Spa, quale concessionaria in ragione della delibera del Consiglio Comunale di Subiaco n. 26 del 29.7.2004 per la durata di venti anni e per i beni facenti parte del c.d. "Anello", insistenti sul foglio 20, particella 60 del Catasto Comunale, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso allo svolgimento delle attività di promozione turistica nella località di Monte Livata.

A seguito del deposito della documentazione riguardante il caso in contestazione da parte del Comune di Subiaco resistente, nel corso della Camera di Consiglio dell’11.11.2010, la parte istante per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe ha proposto apposito atto contenente motivi aggiunti notificato il 3 marzo 2011 ed in pari data depositato.

Al riguardo, la medesima Società ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Subiaco, il quale ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso per la natura degli atti impugnati con l’originario mezzo di gravame (atti di indirizzo e preliminare di determinazione) e per mancanza di legittimazione derivante dalla mancata vigenza degli atti concessori a favore della Società Livata 2001 Srl, e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Nelle Camere di Consiglio dell’11.11.2010 e del 16.2.2011, rispettivamente con le ordinanze n. 4943/10 e n. 614/11 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Con separato ed ulteriore ricorso n. 11874/2010, notificato il 10 dicembre 2010 e depositato il successivo 22 dicembre, la stessa Società Livata 2001 Srl ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, prospettando al riguardo come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari aspetti sintomatici.

Successivamente alla proposizione del secondo ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha concluso tutte le operazioni di gara per l’affidamento delle conseguenti concessioni di aree pubbliche a favore del Consorzio Livata Trasport.

Per tale evenienza la parte istante ha proposto autonomo atto contenente motivi aggiunti, notificato il 22 dicembre 2010, con cui si chiede l’annullamento degli atti riportati in epigrafe, prospettando come motivi di gravame la violazione di legge e l’eccesso di potere.

A seguito della sottoscrizione per atto pubblico avanti il Notaio della convenzione legata alla gestione delle aree di Monte Livata e Campo Minio e del rilascio dei connessi permessi di costruire, la parte istante ha proposto un ulteriore atto contenente motivi aggiunti, notificato il 28 gennaio 2011, con cui si impugnano gli atti indicati in epigrafe, prospettando come motivi di doglianza la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto aspetti diversi da quelli riportati nel corpo dei precedenti mezzi di gravame.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Subiaco ed il Consorzio L.T. Srl.

Il primo ha eccepito, in rito, l’inammissibilità dei mezzi di gravame azionati in relazione a due circostanze: la scadenza delle originarie concessioni rilasciata a favore della Livata 2001 Srl e la mancata partecipazione alla gara per il rilascio delle diverse concessioni delle aree pubbliche comprese nelle località Monte Livata e Campo Minio nel territorio del Comune di Subiaco. Nel merito si eccepisce l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Dello stesso tenore sono le eccezioni sollevate dalla parte controinteressata la quale pone in evidenza anche la presenza di un altro giudicato sulla vicenda in contestazione.

All’udienza del 18 maggio 2011 le suddette cause sono state poste in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio, stante la evidente connessione soggettiva ed oggettiva, dispone la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe per la loro definizione con unica decisione.

Prima di procedere all’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa delle parti istanti ed eventualmente delle censure di merito è opportuno per motivi di chiarezza illustrare la situazione in fatto desumibile dagli atti depositati in giudizio.

Il Consiglio Comunale di Subiaco, dovendo rinunciare ad una gestione pubblica degli impianti sciviari di Livata, con propria delibera n. 35 del 16 marzo 1976, stabilì di aderire alla costituenda Società Livata 2001 Spa, accordando ad essa la concessione per la realizzazione dei seguenti impianti scioviari e sportivi:

1 – impianti di risalita in località Monna dell’Orso di "nuova costituzione" e con caratteristiche predeterminate e con le necessarie bonifiche delle piste;

2 – Impianto di risalita in Località Fossa dell’Acero di nuova costruzione;

3 – Impianti di risalita in Località La Valletta sempre di nuova costruzione;

4 – Sistemazione del terreno all’interno dell’anello;

5 – Costruzione della strada trasversale e relativi parcheggi;

6 – Costruzione di un campo di calcio con misure regolamentari;

7 – Alberatura del perimetro dell’Anello e delle parti interne attrezzate a verde;

8 – Costruzione di quattro campi da tennis;

9 – Sistemazione del campo sportivo di Campo dell’Osso;

10 – Costruzione del Campo di palla a volo a Campo dell’Osso;

11 – Ampliamento della costruzione comunale e sistemazione della stessa, adibita a gabinetti pubblici per creazione di uffici di interesse pubblico: pronto soccorso, biglietteria impianti, ufficio informazioni, posto "Angeli della neve", Vigili Urbani e Polizia;

12 – Campo ostacoli da realizzare entro l’area dell’Anello;

13 – Ampliamento e potenziamento dell’attuale maneggio, previo accordo con il concessionario sig. Luigi Lauri.

Oltre a tali opere, alle quali era finalizzata la concessione delle aree pubbliche a favore della Società Livata 2001 Spa, sono state previste e poste a carico della medesima società altre di cui alcune da realizzarsi entro il 31 maggio 1978 (slittinovia a traino automatico, pista fissa di fondo a Campo dell’Osso, ampliamento e sistemazione del rifugio di Campo dell’Osso, pista di pattinaggio a rotelle entro l’Anello) ed altre entro il 31 maggio 1979 (sistemazione del rifugio di "Campo Minio", realizzazione di una piscina coperta a Livata).

Il successivo 20 gennaio 1977 le parti pubbliche e private (Comune di Subiaco e la costituita società Livata 2001 Spa, a cui partecipava nella determinazione del capitale sociale lo stesso ente locale) sottoscrissero un apposito contratto di concessione di beni pubblici per nove anni di alcuni beni (terreni comunali situati in località Monna dell’Orso, in località Fossa dell’Acero, in località La Valletta ed in località La Fascia) finalizzati alla realizzazione di determinati impianti sportivi così come stabilito nella delibera del C.C. sopra descritta ed a carico della costituita società a capitale misto.

Nel contempo altri beni vennero conferiti in concessione alla medesima società per un periodo di tempo maggiore (29 anni); essi risultavano essere: intero anello di Livata, campo sportivo dei Miceti, terreno comunale per la costruzione di un campo di pallavolo in località Campo dell’Osso, edificio comunale destinato a gabinetti pubblici a sinistra della strada provinciale LivataCampo dell’Osso, terreno comunale per la realizzazione di una slittinovia in località Monte Livata, terreno comunale per pista da fondo con partenza ed arrivo a Campo dell’Osso, rifugio comunale di Campo Minio e rifugio comunale di Campo dell’Osso.

Nel contesto del contratto sottoscritto fu poi stabilito che in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, a sua volta già individuate nella citata delibera del C.C. n. 35 del 1976, il Comune di Subiaco avrebbe avuto la facoltà di rescindere il contratto nell’intesa che quanto realizzato dalla Livata 2001 Spa sarebbe divenuto di proprietà comunale senza corresponsione di alcun indennizzo.

A tale atto concessorio iniziale seguirono altri atti concessori parziali (cinque in totale, tutti dell’11 febbraio 1978 ed aventi durata di soli nove anni) di aree pubbliche per la costruzione e l’esercizio della sciovia in diverse località di Monte Livata ("La Fascia", "La Valletta", "Fossa dell’Acero", "Monna dell’Orso" e "Monna dell’Orso II").

Anche in tali contesti contrattuali fu prevista la clausola della revoca della concessione in caso di mancato adempimento degli oneri.

A fronte di tali atti pubblici (provvedimenti concessori e convenzioni annesse) il Comune di Subiaco adottò una nuova delibera la n. 36 del 1986 con cui, preso atto delle scarse risorse finanziarie disponibili confermava alla Livata 2001 Spa e per un periodo di 10 anni la concessione di aree pubbliche (in diverse località di Monte Livata, "La Fascia", "La Valletta", "Fossa dell’Acero", "Monna dell’Orso" e "Monna dell’Orso II").

Solo in data 29 luglio 2004, il Consiglio Comunale di Subiaco, nell’approvare un piano industriale presentato dalla Livata 2001 Spa per il rilancio dell’area sciistica e sportiva di Monte Livata, e sulla base della precedente delibera n. 35 del 1986, rinnovò a favore della Livata 2001 Spa per altri venti anni le concessioni indicate nella stessa delibera n. 35 del 1986.

In tale progetto vennero previste determinate opere che avevano per grandi linee la stessa tipologia, ma una diversa consistenza, di quelle indicate al momento della prima adozione degli atti concessori: realizzazione di un nuovo locale spogliatoio e servizi, sistemazione generale dell’impianto dell’anello, sistemazione del campo di calcio e di calcetto, realizzazione di impianti di illuminazione, potenziamento degli impianti di risalita lungo la sciovia denominata "Tozzi" e sulla pista "Biancaneve", realizzazione dell’impianto di slittinovia su rotaia, pista artificiale di sci alpino, nordico e snowboard, realizzazione di un invaso naturale, impianto di innevamento artificiale e realizzazione di un rifugio in località "Campo dell’Orso".

Come enunciato nella relazione tecnica del Comune di Subiaco, il predetto piano industriale, che costituiva la causa principale del rinnovo delle concessioni oggetto della delibera del C.C. n. 35 del 1986, in gran parte non è stato realizzato. In particolare si segnala la mancata realizzazione delle seguenti opere:

a) nuova sciovia in sostituzione dell’impianto "Tozzi";

b) impianto di innevamento artificiale, del rifugio in località Monna dell’Orso;

c) sistemazione ed ampliamento delle piste di fondo;

d) sistemazione dei campi di calcetto e calcio;

e) impianto di illuminazione.

Come rilevato dalla difesa delle parti resistenti non vi è stato mai alcun rinnovo di concessione per le aree di Monte Livata in località Campo Minio, che risulta invece essere l’oggetto della gara per il rilascio delle concessioni impugnate dalla Livata 2001 Spa.

Vi è poi da rilevare che, se pure vi fosse una parziale coincidenza delle aree, la mancata realizzazione del programma di rilancio del Monte Livata (o in ogni caso le gravi e reiterate inadempienze) da parte della società ricorrente costituivano di per sé una causa sufficiente di revoca automatica delle concessioni rilasciate prima o dopo la delibera n. 35 del 1986.

Stante anche la mancata partecipazione della società ricorrente alla gara per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche di cui è merito, il giudizio sulla legittimazione al ricorso passa necessariamente attraverso la preventiva valutazione della legittimità del bando di gara, ritualmente contestata dalla parte ricorrente.

Infatti, sono ipotizzabili solo alcuni casi, eccezionali, in cui la partecipazione alla gara non costituisce requisito di legittimazione. Si tratta, essenzialmente, dell’ipotesi in cui il ricorrente contrasta in radice la scelta della stazione appaltante di indire la procedura, oppure contesta un "affidamento diretto" o senza gara, oppure ancora impugna una clausola del bando "escludente" in relazione alla illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 7 aprile 2011, n. 4).

Sul punto la società ricorrente si limita a prospettare come doglianze il mancato intervento del Consiglio Comunale di Subiaco o la violazione da parte del dirigente dei criteri indicati negli atti di indirizzo o preparatori adottati dalla stessa Giunta del Comune di Subiaco (aumento indebito della durata delle concessioni poi sottoscritte per diciotto anni rispetto al termine preventivato di quindici).

Le predette doglianze non hanno pregio poiché lo stesso Consiglio Comunale di Subiaco con propria delibera n. 35 del 2006 aveva approvato il programma di Governo del territorio dell’area di Monte Livata per gli anni 2006/2011, giudicato come elemento essenziale per le sorti dello sviluppo generale della città e del comprensorio montano della valle dell’Aniene.

Pertanto, il riferimento a tale delibera consiliare è di per se sufficiente per giustificare un successivo intervento attuativo della Giunta e del Dirigente responsabile del Comune di Subiaco nel predisporre il bando e la bozza di convenzione soggetta a successiva stipulazione.

Né può avere rilievo la circostanza enunciata dalla società ricorrente secondo la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Subiaco avrebbe predisposto un bando per l’affidamento della gestione di tali beni prevedendo la durata dell’affidamento in nove anni più nove, disattendendo quanto specificato nell’atto di indirizzo, nel quale viceversa si ipotizzava una durata della concessione di anni 15.

L’argomento non assume una sua rilevanza sotto l’aspetto della impossibilità ad adottare un provvedimento regolamentare relativo ad una procedura per l’affidamento in concessione di beni appartenenti al demanio comunale: la ricorrente si limita infatti a contestare un aspetto particolare della disciplina del successivo rapporto concessorio che, per tutte le circostanze sopra evidenziate, non influiscono sulla posizione giuridica della società ricorrente, titolare di alcuna concessione vigente sulla medesima area e nello stesso tempo non partecipante alla gara in questione per mancata presentazione della domanda.

Giova, infine, precisare che la ratifica successiva della Giunta sana in ogni caso qualsiasi ipotesi di incompetenza del dirigente in merito all’adozione degli atti in contestazione.

Allo stesso modo perdono di ogni rilievo le censure con cui si prospetta il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria o errore nei presupposti connesso al fatto della mancata disponibilità delle aree da parte dell’Ente locale, sulla falsariga di quanto evidenziato nelle premesse sopra riportate.

Pertanto, è precluso l’esame nel merito di ogni altra censura prospettata con i citati mezzi di gravame.

Per tutti i motivi sopra descritti il Collegio, previa loro riunione, in parte respinge i summenzionati ricorsi perché infondati ed, in parte, li dichiara inammissibili per difetto di legittimazione attiva.

La complessità e la durata della vicenda in contestazione inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

previa riunione, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, in parte li respinge ed in parte li dichiara inammissibili.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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