Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2011, n. 20629

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo

Con atto ritualmente notificato, S.V. proponeva appello nei confronti della Generali spa quale impresa designata per il Fgvs, di A.A. e degli eredi di C.R. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione stralcio, n. 9535/2003 con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni patiti per effetto di un incidente stradale avvenuto in (OMISSIS).

A sostegno dell’appello esponeva i seguenti motivi: erroneamente il giudice di primo grado, male interpretando le risultanze processuali, aveva ritenuto sussistente l’ipotesi normativa di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. A e non quella dedotta in giudizio, di danno provocato da auto non coperta di assicurazione; erroneamente, inoltre, aveva ritenuto che la domanda non poteva essere accolta in quanto eccedente i limiti di cui all’art. 21 della stessa legge, non più esistenti nell’attuale impianto normativo.

Si costituivano la Generali spa e gli eredi di C.R. invocando il rigetto dell’appello. Questi ultimi reiteravano l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2947 c.c.. La Corte d’Appello di Napoli, con la decisione in esame depositata il 23.6.2008, rigettava il gravame e confermava quanto statuito in primo grado, affermando tra l’altro che "l’atto integrativo del contraddittorio, costituente la prima richiesta di risarcimento nei confronti del proprietario dell’auto danneggiante, era notificato agli eredi solo il 13.7.2002 ben oltre il termine di prescrizione previsto dall’art. 2947 c.c…".

Ricorre per cassazione S.V. con un unico motivo e ulteriore memoria. Resiste con controricorso la Generali spa mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2946, 2947 e 1310 c.c., e difetto di motivazione, in quanto "la Corte d’Appello di Napoli non poteva considerare fondata l’eccezione di prescrizione, sollevata dagli eredi C. sia in primo grado che in appello, perchè essi erano stati evocati in giudizio, solo, per la regolarità del contraddittorio, quali consorti necessari ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23, senza che mai venisse esteso nei loro confronti il petitum risarcitorio, esclusivamente rivolto nei confronti della spa Generali, F.g.v.s., come del resto si deduce sia negli arti del primo grado che in appello, per cui la loro costituzione è stata ultronea, volontaria e superflua".

Il ricorso è inammissibile in quanto non contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa,della ratto decidendi della sentenza impugnata e delle relative censure nella presente sede di legittimità in relazione a quanto previsto all’art. 360 c.p.c..

In particolare il ricorso è caratterizzato da un informale assemblaggio di atti di causa riguardanti la fase di merito e non può in proposito che ribadirsi quanto già statuito da questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione caratterizzato dalla riunione "cronologica" degli atti di causa, senza che ad essa faccia seguito una chiara esposizione in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, coordinata con l’esposizione dei motivi (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2831/2009 e 20393/2009).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase nei confronti della Generali spa che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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