T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 08-06-2011, n. 5080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’ impugnata ordinanza di chiusura è stata adottata ai sensi dell’articolo 17ter del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, quale sanzione accessoria al verbale di accertamento della Polizia Locale n. 1/2011 del 17.1.2011, tra l’altro, per la riscontrata carenza della prescritta autorizzazione sanitaria, attesa la mancata comunicazione della D.I.A. ai fini igienico sanitari per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché per la mancanza del possesso dei necessari requisiti professionali da parte del soggetto che al momento del sopralluogo gestiva l’attività di somministrazione, il quale, peraltro, non risulta essere né il legale rappresentante del circolo né specificatamente preposto;

Considerato che la somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati può essere effettuata, ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, previa D.I.A. ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 nel caso si tratti di associazioni o circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali (come nel caso di specie) e che, qualora l’attività di somministrazione non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente stesso;

Considerato che, pertanto, l’attività di somministrazione deve essere gestita dal responsabile del circolo (ossia dal presidente) o dai rappresentanti, quali risultano dall’atto autorizzativo e che conseguentemente l’attività svolta da parte di una persona diversa è equiparata alla somministrazione senza titolo autorizzativo, sanzionata anche con la cessazione dell’attività condotta in difetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 235 del 2001;

Considerato che, in sede di sopralluogo, come emerge dal tenore testuale del relativo verbale in copia agli atti, è stato accertato che la somministrazione veniva effettuata dalla signora Dimova Ljubov, ossia da persona diversa rispetto al presidente del circolo, ossia la signora Dimova Imma, e che non risulta essere mai stata preposta alla somministrazione da parte di quest’ultima;

Considerato che, in senso contrario, non valgono le considerazioni svolte dalla difesa della ricorrente secondo cui trattasi della madre della presidente del circolo che ha provveduto alla somministrazione in sostituzione della figlia allontanatasi temporaneamente per esigenze personali, comunque iscritta nel libro dei soci del circolo, attesa la mancata specifica attribuzione della rappresentanza ai fini della somministrazione ai soci da parte della titolare dell’attività;

Considerato che, pertanto, si ritiene fondata e condivisibile una delle autonome motivazioni addotte da parte dell’amministrazione comunale ai fini dell’adozione dell’ordinanza di chiusura di cui trattasi, il ricorso deve respinto siccome infondato nel merito per la detta considerazione e che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del comune resistente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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