Cass. pen., sez. I 25-09-2008 (17-09-2008), n. 36757 Deliberazione relativa a imputato minorenne – Appartenenza alla sezione per i minorenni della Corte d’appello. – Imputato minorenne all’epoca del fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con provvedimento del 27.2.2008, la Corte di Appello di Catania dichiarava la propria incompetenza a deliberare sulla richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica di Polonia nei confronti di J.R.W. e disponeva la trasmissione degli atti alla Sezione Minorenni della stessa Corte, in quanto l’estradando non aveva ancora compiuto il (OMISSIS) anno di età al momento della consumazione del reato.
In data 18.4.2008 la Sezione Minorenni della Corte di Appello di Catania rilevava conflitto negativo di competenza per materia osservando che il codice vigente attribuisce la competenza in materia di estradizione senza attribuire alcuna rilevanza alla maggiore o minore età dell’imputato.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere definito dichiarando la competenza della Sezione Minorenni della Corte di Appello di Catania.
Deve premettersi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non può essere concessa l’estradizione di un imputato minorenne, in presenza di una legislazione dello Stato richiedente che non assicuri, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento giuridico differenziato e mitigato rispetto a quello riservato all’adulto, ostandovi le esigenze di tutela della condizione minorile, che nel nostro ordinamento assume rango di diritto fondamentale della persona, ai sensi dell’art. 31 Cost., (Cass. Sez. 6^, 7 ottobre 2005, Baran, rv. 232763; Sez. 6^, 19 gennaio 2004, P.G. in proc. Spika, rv. 229163; Sez. 1^, 25 maggio 1987, Sciacca, rv.
177012).
Da tale premessa deve trarsi il corollario, di lineare consequenzialità logica e giuridica, che nella deliberazione della domanda di estradizione non può prescindersi dalla qualità di soggetto minorenne dell’estradando: con l’ulteriore conseguenza che deve essere ribadito il principio enunciato da questa Corte secondo cui la competenza a deliberare sulla domanda di estradizione concernente un imputato che al momento della commissione del fatto non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di età, appartiene alla sezione per minorenni della corte di appello (Cass. Sez. 6^, 22 maggio 2008, n. 21005, ric. Sardaru).
Tale conclusione ha avuto autorevole conferma in una recente decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 c.p.p., per erroneità del presupposto interpretativo, rilevando che in ragione della generale previsione contenuta nel D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 18, "le disposizioni censurate, nel riferirsi esplicitamente alla Corte di appello quale organo competente in materia di estradizione, devono essere interpretate …. nel senso che, se il relativo procedimento riguarda un minore, la competenza di decidere è devoluta alla relativa sezione per i minorenni" (Corte cosi, 30 luglio 2008, n. 310).
In applicazione di tale principio di diritto la competenza a deliberare sulla richiesta di estradizione appartiene alla Sezione Minorenni della Corte di Appello di Catania.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza della Corte di Appello di Catania – Sezione Minorenni, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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