T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 08-06-2011, n. 5079 Comune

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

da quanto emerge dal tenore testuale dell’articolo 1 del regolamento del centro anziani, approvato con la deliberazione C.C. n. 29/2008, il detto centro è stato istituito da parte del comune nell’ambito delle competenze a questi attribuite dalle vigenti normative nazionali e regionali e fa parte della rete dei servizi sociali territoriali;

Considerato che, pertanto, si ritiene destituita di fondamento l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata in sede di memoria di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale;

Considerato che con l’unico motivo di censura è stato dedotto che erroneamente il comune ha applicato nel caso di specie il disposto di cui all’articolo 17, comma 6, del regolamento di cui sopra invece che il precedente comma 4 della medesima disposizione;

Considerato che il richiamato comma 6 dell’articolo 17 prevede testualmente che "quando il comitato non sia in grado di funzionare regolarmente…il Sindaco con apposita ordinanza ne dispone lo scioglimento e nomina un Commissario, scelto tra i dirigenti dell’amministrazione comunale", mentre il comma 4 prevede che "nel caso in cui sia esaurita la graduatoria dei non eletti e sia pertanto impossibile surrogare con altri componenti decaduti, è necessario procedere alla elezione dei componenti mancanti….";

Considerato che, dei 7 originari componenti del comitato di gestione del centro previsti dal regolamento, 5 di questi sono stati dichiarati decaduti, essendo rimasti esclusivamente il Presidente ed il Vice Presidente, a seguito e come conseguenza dei contrasti venutisi a creare tra tutti i componenti dell’organo nell’arco del tempo e che hanno portato, i detti 5 componenti, da un lato, a non prendere parte alle riunioni del comitato e, dall’altro, a presentare la mozione di sfiducia del Presidente;

Considerato che, pertanto, alla luce delle circostanze che precedono, il comune ha correttamente ritenuto che si rientrasse nella fattispecie dell’impossibilità di funzionamento dell’organo di cui al richiamato comma 6;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del comune resistente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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