T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 08-06-2011, n. 5078 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso non risulta fondato posto che i ricorrenti (sebbene lo neghino in sede di ricorso anche se l’istanza di riesame richiama diffusamente la decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 15 aprile 2010 n. 2136) chiedono l’estensione del giudicato formatosi con la decisione del giudice di appello con la citata pronuncia che, invece, risulta ancora vietato, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del D.L. n. 207 del 2008 (convertito in legge n. 14 del 2009);

– che gli effetti della citata pronuncia del giudice di appello devono ritenersi limitati ai soli ricorrenti di quella controversia;

– che gli interessati hanno presentato istanza di riesame per attivare il potere di autotutela dell’amministrazione resistente che, invero, è stato esercitato con l’adozione del provvedimento impugnato, meramente confermativo di un altro del 2002 che riconosceva gli istanti non vincitori del concorso interno per il passaggio alla qualifica di vicesovrintendenti del CFS;

– che il ricorso va respinto con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della resistente amministrazione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *