Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2011, n. 20625

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

La s.a.s. FAEL di Antonino Ferrara & C. ha proposto al Tribunale di Torino domanda di risarcimento dei danni contro la s.p.a. Telecom, a causa dell’interruzione del collegamento ADSL – oggetto del contratto concluso con la società convenuta – e del ritardo di questa nel provvedere alle riparazioni.

Telecom ha resistito alla domanda, affermando che il collegamento era stato interrotto perchè FAEL aveva comunicato il suo recesso dal contratto.

Il Tribunale ha accolto la domanda attrice, condannando Telecom a pagare Eurfo 19.950,48 in risarcimento dei danni.

La Corte di appello, in riforma, ha assolto Telecom da ogni domanda.

FAEL propone un motivo di ricorso per cassazione, illustrato da memoria.

Resiste Telecom con controricorso.

Il Collegio invita l’estensore alla motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1.- L’unico motivo, con cui la ricorrente denuncia omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 e art. 366 bis cod. proc. civ., norma quest’ultima applicabile al caso di specie perchè in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata ( D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27: disposizioni abrogate a decorrere dal 4 luglio 2009 ( L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 47 e 58).

Il ricorrente censura la sentenza di appello con riguardo all’intera ricostruzione in fatto dei rapporti intercorsi con Telecom; addebita illogicità ed incongruenze alla valutazione delle prove documentali e delle testimonianze e lamenta inadeguatezza della motivazione, senza tuttavia rispettare i requisiti a cui è subordinata la possibilità di riesame delle suddette questioni in questa sede:

senza cioè individuare precisi e specifici vizi logici o giuridici intrinseci alla motivazione della sentenza impugnata – al di là del dissenso dal merito delle valutazioni compiute – e soprattutto senza rispettare il disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per cui le censure di vizio di motivazione si debbono concludere, a pena di inammissibilità, con un momento di sintesi (analogo al quesito di diritto), contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, e l’indicazione delle ragioni per cui essa è da ritenere inidonea a giustificare la decisione (cfr. per tutte Cass. Sez. Unite, 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897).

Tali requisiti non si possono ritenere rispettati quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione della parte ricorrente – consenta di individuare la natura e l’ammissibilità delle censure (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 18 luglio 2007 n. 16002, fra le altre).

Nella specie il quesito – che conclude le complesse a articolate censure rivolte alla sentenza impugnata – è così formulato: "Da quanto precede, si ritiene la sentenza qui impugnata inficiata ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, laddove ha omesso l’esame di prove relative a fatti ed elementi decisivi per la definizione della vertenza, quali le effettive ragioni che hanno determinato la cessazione del servizio fornito da Telecom a Fael in esecuzione del contratto stipulato il 29.3.2001".

La proposizione non indica (in sintesi) quali siano le affermazioni illogiche o contraddittorie contenute nella sentenza impugnata; per quali ragioni la motivazione sia da considerare inidonea a giustificare la decisione; sotto quali aspetti appaia in contrasto con le risultanze probatorie acquisite al giudizio, ecc, limitandosi a rinviare il giudicante alle argomentazioni difensive contenute nell’illustrazione del motivo: il che equivale al mancato rispetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni ulteriore questione.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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