Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 07-06-2011, n. 22738 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione B.S. avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 9 marzo 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose (asportazione della placca antitaccheggio) e con contestazione di recidiva reiterata. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti ex art. 62 c.p., nn. 4 e 6 e le aveva reputate equivalenti.

Deduce:

1) Il vizio di motivazione riguardo al denegato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle dette attenuanti;

2) la natura solo tentata del reato, atteso che la condotta del prevenuto era sempre stata monitorata dal personale e si era atteso il superamento della barriera delle casse solo per ragioni organizzative, non potendo esser vero che il passaggio della linea delle casse fu eseguito senza che alcuno si fosse accorto della sottrazione e che fosse stato, tale passaggio, segnalato dall’allarme acustico del materiale antitaccheggio: era stata infatti contestata all’imputato proprio la asportazione della placca antitaccheggio.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

In base alla costante giurisprudenza per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto. (V. Rv. 180654; mass. N. 172148; mass. n 173274; mass. n 172581).

Nella specie la valutazione della Corte non è mancante come sostenuto dalla difesa posto che i giudici del merito hanno evidenziato come il giudizio sulla capacità a delinquere del colpevole doveva essere effettuato in termini particolarmente negativi in ragione dei plurimi precedenti specifici che erano alla base anche della contestata e ritenuta recidiva reiterata.

Il fatto che tale rilievo abbia avuto un peso determinante anche ai fini della negazione delle attenuanti generiche non ostava alla valorizzazione del medesimo dato nella considerazione del bilanciamento delle circostanze che si basa, come detto, sui criteri dell’art. 133 c.p. nella specie osservati.

Quanto alla ulteriore doglianza è da evidenziare che la difesa sollecita una diversa qualificazione del fatto soltanto sulla base di una ricostruzione della vicenda diversa da quella accreditata dal giudice.

La difesa, cioè, introduce per la prima volta, a fondamento della tesi della mancata autonoma sottrazione del bene alla parte lesa, il tema del costante monitoraggio dell’imputato, ossia di una circostanza di fatto non apprezzabile in via diretta da questa Corte.

Infatti nella motivazione della Corte di merito tale monitoraggio è evocato in linea astratta, per evidenziarne, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, la irrilevanza in diritto, senza che però la materialità della evenienza risulti accertata o smentita.

Semmai, la allegazione dell’inseguimento del ricorrente fuori dal negozio, dopo che il sistema di allarme cominciò a suonare, sembrerebbe presupporre la esclusione della circostanza del precedente monitoraggio e, avverso tale affermazione giudice del merito, la parte ancora una volta, del tutto inammissibilmente, oppone la presunta rimozione della placca antitaccheggio, ossia una circostanza di fatto che non può essere qui apprezzata e che non si deduce affatto, in maniera automatica, dalla ritenuta circostanza aggravante dell’art. 625 c.p., comma 2: questa infatti è compatibile anche con uno "strappo" solo parziale del materiale antitaccheggio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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