T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 08-06-2011, n. 5076 Comune

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la determinazione dirigenziale n. 159/2011, con la quale è stata disposta la chiusura dell’attività di cui trattasi, è stata adottata in data 10.1.2011 e non è stata impugnata dalla ricorrente nei termini di legge;

Considerato che la ricorrente, con l’istanza in data 11.3.2011, ha, tuttavia, richiesto al comune la sospensione in autotutela dell’efficacia della detta determinazione;

Considerato che, in riscontro, è stata adottata l’impugnata determinazione dirigenziale nella quale si legge testualmente che "si comunica che non si ravvisano le motivazioni per procedere all’emanazione di un provvedimento in autotutela";

Considerato che, pertanto, il comune non è voluto entrare nel merito dell’istanza di cui trattasi e che, secondo un principio giurisprudenziale consolidato in materia, l’amministrazione non ha l’obbligo, ma il potere discrezionale, di agire in autotutela, con la conseguenza che istanze volte a sollecitare l’esercizio di tale potere hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione, ma non creano in capo alla p.a. alcun obbligo di provvedere e non danno luogo a formazione di silenzioinadempimento in caso di mancata definizione dell’istanza (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 919);

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito e che si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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