Cass. pen., sez. I 25-09-2008 (17-09-2008), n. 36751 Istanza – Termine prolungato per i recidivi – Condizione di applicabilità: recidiva dichiarata in sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con Decreto 17 gennaio 2008, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta di riabilitazione presentata da S.S., rilevando che l’istanza doveva considerarsi manifestamente infondata per il fatto che non era decorso il termine di otto anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna in presenza della recidiva di cui dell’art. 179 c.p., comma 2.
Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione denunciando l’illegittimità del provvedimento sull’assunto che la decisione era viziata da violazione di legge essendo stata applicata la recidiva semplice.
Il ricorso è fondato.
Va rilevato che la disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione delineato dall’art. 666 c.p.p., e che il modello procedimentale è costituito, dunque, dalle forme dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti: tuttavia, in forza del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., comma 2, la decisione di inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato del presidente del tribunale di sorveglianza, è adottata "de plano", sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Ciò posto, nella giurisprudenza di questa Corte sono state precisate le tassative condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità "de plano", ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge, con la precisazione che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass. Sez. 1^, 4 novembre 2001, Cari; Cass. Sez. 1^, 13 gennaio 2000, Angemi; Cass. Sez. 1^, 30 ottobre 1996, Villa).
Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di inammissibilità è stato emesso in violazione della disposizione di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2, atteso che non sussiste una situazione di manifesta infondatezza della richiesta del condannato, tanto più che nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che il maggior termine di otto anni dall’estinzione dell’ultima pena, previsto dall’art. 179 c.p., comma 2, per la presentazione della domanda di riabilitazione da parte dei recidivi, non è applicabile se la recidiva non sia stata dichiarata nelle sentenze di condanna, non potendosi dichiarare l’inammissibilità dell’istanza sulla base delle sole annotazioni del certificato del casellario (Cass. Sez. 1^, 30 gennaio 1997, Ponte, rv. 207044).
Pertanto, deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento presidenziale e deve disporsi che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per la trattazione dell’istanza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l’esame dell’istanza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *