Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2011, n. 20624

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Svolgimento del processo

La s.a.s. T.T.T. di Sandro Tardivo & C. ha convenuto davanti al Tribunale di Torino M.G., chiedendone la condanna al pagamento di Euro 6.139,07, a saldo di una fattura emessa a compenso di attività di consulenza contrattuale; ha chiesto altresì la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Il convenuto ha resistito alle domande, chiedendo anch’egli in via riconvenzionale la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni per inadempimento dell’attrice.

Il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamento della somma richiesta, nonchè al risarcimento dei danni in Euro 33.053,24, oltre accessori e spese legali.

Proposto appello dal M., a cui ha resistito TTT, la Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha annullato la sentenza di primo grado, nella parte relativa al risarcimento dei danni.

TTT propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il M. con controricorso e con ricorso incidentale condizionato, a cui TTT replica con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio invita l’estensore alla motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi ( art. 335 cod. proc. civ.).

2.- Il ricorso principale è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, poichè il ricorrente non ha depositato la copia della sentenza impugnata – che afferma essergli stata notificata – con la relazione di notificazione, sì da consentire alla Corte di cassazione di controllare che il potere di impugnazione sia stato tempestivamente esercitato entro il termine breve di cui agli art. 325 e 326 cod. proc. civ. Il termine è fissato a tutela dell’esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) che sia rispettato il vincolo della cosa giudicata formale (Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005; Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2010 n. 11376), sicchè è irrilevante il fatto che il resistente non abbia contestato la tempestività del ricorso (Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005 e n. 9006, e da ultimo, fra le altre, Cass. civ. 11 maggio 2010 n. 11376, la quale ha anche escluso che il principio comporti violazione dell’art. 24 Cost.).

3.- Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

4.- Il ricorso incidentale, proposto subordinatamente all’accoglimento del ricorso principale, risulta assorbito.
P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari. Oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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