T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 08-06-2011, n. 5052

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso si rivela fondato posto che la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato per negare il rinnovo di concessione di occupazione di suolo in via Raffaele de Cesare nn. 2228 (secondo cui l’area di OSP in passato assentita sull’area stradale adibita a parcheggio per veicoli è percorsa da mezzi di TPL ed è in prossimità della viabilità principale) non risulta congruente in quanto, in disparte il fatto che tale situazione non è stata in passato (nel 2007 con D.D. n. 1855/2007) ritenuta ostativa al rilascio del titolo, l’occupazione, come risulta dalla documentazione allegata in atti, è posta in corrispondenza (recte: a filo) di una serie di parcheggi (con modalità c.d. "a pesce") tanto che la rimozione di quella occupazione non farebbe migliorare la viabilità in favore dei mezzi TPL;

– che la proposta alternativa (di concedere cioè la concessione sul marciapiedi di 3 metri di larghezza) non risulta percorribile sia per le dimensioni del marciapiede stesso sia della circostanza – non smentita – che la metà di esso è di pertinenza del condominio antistante;

– che l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente non risulta fondata in quanto il parere reso dal Dipartimento mobilità costituisce comunque un atto endoprocedimentale, richiamato poi nel provvedimento impugnato;

– che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

– che, tuttavia, la richiesta risarcitoria va respinta in quanto la ricorrente non ha provato la sussistenza di alcun danno ingiusto anche in ragione della tempestività nell’adozione della presente pronuncia;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00.

Contributo unificato a carico dell’ente capitolino, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del DPR n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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