T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 08-06-2011, n. 5050 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

è in atti la deliberazione G.C. n. 189 del 29.4.2011 con la quale l’amministrazione comunale ha accettato la rinuncia al ricorso introduttivo del presente giudizio notificato a cura dei ricorrenti;

Considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Considerato che, con l’istanza integrativa del 14.4.2011, il difensore dei ricorrenti ha precisato che "… è consequenziale il pagamento delle spese da parte del rinunziante in favore della parte accettante…";

Considerato che è in atti la deliberazione G.C. n. 609 del 17.12.2010, con la quale, congiuntamente all’autorizzazione alla costituzione nel presente giudizio, è stato disposto il pagamento al difensore di euro 1.248,00 IVA e CPA compresi;

Considerato che, pertanto, su accordo delle parti, si dispone la condanna dei ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’amministrazione comunale resistente nella misura di cui in precedenza;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’amministrazione comunale resistente che si liquidano in complessivi euro 1.248,00 IVA e CPA compresi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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