Cass. pen., sez. I 25-09-2008 (17-09-2008), n. 36748 Sequestro e confisca nei confronti di indiziati di appartenere a sodalizi criminosi finalizzati al narcotraffico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che, con Decreto 5 novembre 2007, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della decisione emessa in data 11.7.2007 dal Tribunale di Massa, annullava il provvedimento di confisca dei beni disposto nei confronti di P.M., ordinandone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto, mentre confermava la sottoposizione dello stesso P. alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni;
che il Procuratore Generale di Genova ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione della L. n. 152 del 1975, art. 19, della L. n. 55 del 1990, art. 14, della L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, nn. 1 e 2, sull’assunto che, ai fini della confisca prevista dalla L. n. 575 del 1965, la norma di rinvio contenuta nella L. n. 152 del 1975, art. 19, comma 1, ha equiparato alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o finalizzate al narcotraffico i soggetti pericolosi a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 1;
che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
che nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente stabilito che le misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della confisca, previste nei confronti delle persone indiziate di appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, sono applicabili anche ai soggetti pericolosi ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, poichè il rinvio di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 19, comma 1, non ha carattere materiale o recettizio, ma formale, nel senso che, in difetto di un’espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell’atto – fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie, e non limitato alle sole misure di carattere personale (Cass. Sez. 1^, 2.2.2006, Fatiga, rv. 234016);
che, in una simile prospettiva interpretativa, assume rilevanza l’accertata appartenenza del proposto ad associazione a delinquere ex art. 416 c.p., dedita a lucrosi traffici illeciti in epoca contigua all’acquisto dell’immobile;
che sussiste, dunque, il denunciato vizio di violazione di legge, onde deve pronunciarsi l’annullamento del decreto impugnato nei limiti sotto indicati con rinvio alla Corte di Appello di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla il decreto impugnato e limitatamente alla misura patrimoniale, rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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