T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 08-06-2011, n. 5071 Istruzione privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso è manifestamente fondato e che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui all’ora menzionato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata; che, in particolare, nella fattispecie il contraddittorio è stato integrato e che non si ravvisa l’esigenza di disporre richieste istruttorie;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tale precedente è da individuarsi nella decisione della Sezione (sent. III bis n. 7265/09 che, per fattispecie analoga a quella all’esame, ha testualmente statuito "…l’obbligo dell’Amministrazione ad attenersi al disposto di cui all’art. 1, co. 6° lett. f) del Decreto 29/11/2007 n. 267 del Ministro dell’Istruzione secondo le statuizioni ivi contenute nel testo risultante dall’annullamento giurisdizionale operato con la predetta sentenza, con esclusione della perentorietà della previsione della formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto e la garanzia dell’intero iter scolastico nella scuola paritaria…" con effetto travolgente di qualsiasi atto successivo e consequenziale ivi compreso in parte qua il D.M 10 ottobre 2008 n.83.

Considerato che alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto, con ogni effetto consequenziale, potendosi però disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a. l’accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di revoca impugnato.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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