Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 07-06-2011, n. 22501 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza 10/12/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., annullava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il 17 novembre precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di B.M., indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere detenuto nell’arco temporale 6 marzo- 6 aprile 2009, in concorso con C.S., sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, al fine di cederle a terzi; ordinava conseguentemente l’immediata liberazione dell’indagato.

Il Giudice del riesame, dopo avere disatteso l’eccezione difensiva di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte con decreto autorizzativo del 13/11/2008, adeguatamente e correttamente motivato, riteneva che erano, invece, inutilizzabili gli esiti delle intercettazioni ambientali eseguite dopo il 3/1/2009 sull’autovettura "VW Golf2 in uso a C.S., e ciò perchè queste ultime intercettazioni, pur originariamente autorizzate con decreto d’urgenza 27/11/2008 del P.M., convalidato dal Gip il giorno successivo, si erano protratte oltre la durata prestabilita, senza che fosse intervenuta alcuna proroga. Rilevava, quindi, il Giudice del riesame che gli indizi a carico del B. erano integrati essenzialmente proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate all’interno della vettura "VW Golf" tra il marzo e l’aprile 2009, con l’effetto che l’inutilizzabilità di tale materiale faceva venire meno il quadro di gravità indiziaria legittimante l’applicazione della cautela personale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo la manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza degli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen., sotto il profilo che il Tribunale del riesame non aveva considerato che le operazioni di intercettazione ambientale sull’autovettura, regolarmente autorizzate con il decreto 27/11/2008, erano state, di fatto, attivate soltanto in data 4 marzo 2009 e si erano protratte sino al 7 aprile successivo, nel pieno rispetto del termine di durata prestabilito (40 giorni). L’attività tecnica di intercettazione – secondo il ricorrente – era stata, quindi, legittimamente compiuta entro il termine autorizzato e i relativi esiti erano pienamente utilizzabili.

3. La difesa dell’indagato ha depositato, in data 16/3/2011, memoria con la quale ha sollecitato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso del P.M., sottolineando, in particolare, che tra gli atti posti a disposizione del Tribunale del riesame non v’erano i verbali d’inizio e di cessazione delle operazioni d’intercettazione ambientale che qui rilevano.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto che le intercettazioni ambientali sull’autovettura in uso al C., in quanto espletate oltre il previsto termine di durata, mai prorogato, siano inutilizzabili. Tale conclusione riposa su un erroneo presupposto di fatto, nel senso che viene presa in considerazione, come momento dal quale fare decorrere il termine di durata delle intercettazioni (40 giorni), la data del decreto autorizzativo delle stesse (27/11/2008), per inferirne che sarebbero state eseguite ben oltre tale termine (ed esattamente tra il marzo e l’aprile 2009).

Deve, in contrario, osservarsi che, in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle relative operazioni deve calcolarsi, onde verificare il rispetto del termine connesso all’intervenuta autorizzazione, dal giorno dell’inizio effettivo delle intercettazioni e non da quello in cui viene emesso il provvedimento che le autorizza (Sez. U. n. 6 del 23/2/2000, dep. 8/5/2000, imp. D’Amuri; Sez. 1, n. 3631 del 17/5/2000, dep. 13/6/2000, imp. Dessi).

Nel caso in esame, per quanto è dato evincere dagli atti, le operazioni ebbero inizio, secondo la scelta investigativa operata dal P.M., in data 4/3/2009 e si protrassero sino al 7/4/2009, quindi nell’ambito dell’arco temporale prefissato. Non emergono, d’altra parte, elementi in senso contrario.

E’ il caso di precisare che, in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai fini dell’emissione di una misura cautelare, la mancata allegazione, in sede di richiesta della misura e, successivamente, in sede di riesame, dei verbali delle operazioni non determina l’inutilizzabilità di tale fonte indiziaria, sanzione prevista esclusivamente nel caso di intercettazione eseguita fuori dei casi consentiti o in violazione delle disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3.

Gli esiti delle intercettazioni ambientali di cui si discute sono, per le ragioni esposte, utilizzabili e devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della posizione cautelare dell’indagato.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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