T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 838 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. B.M. è amministratore delegato della Gesm s.p.a., società che, occupandosi di lavorazioni galvaniche, utilizza numerosi materiali preziosi, che spesso vengono trasportati presso i clienti o comunque sono conservati presso il capannone che è sede dell’attività, della sicurezza del quale è responsabile il medesimo sig. M.. In ragione di ciò esso ha inoltrato regolare domanda per il rilascio del porto d’armi per uso personale, corredando la stessa di tutta la documentazione prescritta.

Ciononostante l’istanza è stata respinta, con procedimento della cui illegittimità si duole il sig. M., deducendo la violazione dell’art. 42 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, eccesso di potere e difetto di istruttoria e motivazione. L’Amministrazione non avrebbe, infatti, debitamente motivato il rigetto, erroneamente fondato sulla valutazione dell’inesistenza di circostanze concrete che lo avrebbero fatto ritenere un soggetto a rischio, nonostante il medesimo fosse, in ragione della sua attività, quotidianamente esposto a rischi di furto ed aggressione. Né alcun rilievo dovrebbe avere il reddito del richiedente, mentre sarebbe stata omessa la necessaria valutazione dell’affidabilità del soggetto e della sua capacità di maneggio delle armi.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha richiamato a sostegno della legittimità del provvedimento adottato, la giurisprudenza secondo cui l’assenza dell’elemento del pericolo per l’incolumità del richiedente costituirebbe valida motivazione per il diniego (Cons. Stato 1543/2007).

In vista della pubblica udienza il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante la fornitura presso l’azienda di cui risulta essere amministratore di minerali preziosi, nonché ribadito come la sua persona sia stata riconosciuta, anche dall’Amministrazione, "immune di pregiudizi sfavorevoli" e la sua attività fonte di un’esposizione al rischio che legittimerebbe il porto d’armi.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso merita positivo apprezzamento.

Premesso, infatti, che il provvedimento impugnato decreta il diniego del "rinnovo" della licenza di porto di pistola per difesa personale, mentre non risulta agli atti che di rinnovo si tratti, bensì di richiesta presentata ex novo in ragione dell’assunzione, da parte del ricorrente, delle funzioni di amministratore delegato della ditta Gesm s.p.a., lo stesso non appare supportato da un’adeguata motivazione.

È pur vero, infatti, che la mancata dimostrazione di un reale pericolo può legittimare il provvedimento negativo rispetto alla pretesa del porto d’armi. Ciononostante, data la particolare motivazione addotta dal ricorrente, correlata alla particolare attività svolta, non pare adeguata a giustificare il rigetto una motivazione che si riferisce all’assenza di intimidazioni e minacce e di una situazione patrimoniale personale caratterizzata da reddito particolarmente elevato. Tantomeno appare pertinente il riferimento alla possibilità dell’uso, come modalità di pagamento, del sistema bancario.

Tutto ciò conduce a ritenere che l’Amministrazione abbia fatto ricorso ad una motivazione stereotipata e standardizzata che male risponde all’obbligo motivazione che fa capo all’Amministrazione laddove eserciti un potere discrezionale. Discrezionalità che, nonostante l’alto grado della medesima in relazione a provvedimenti come quello in esame, non giustifica l’omissione stessa della motivazione, cui deve essere equiparata una motivazione non pertinente, come nel caso di specie.

Attesa la particolarità della materia e la questione prettamente interpretativa connessa alla delimitazione dei confini della discrezionalità, si ravvisano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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