Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2011, n. 20617

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ncipale assorbito l’incidentale.
Svolgimento del processo

Be.Gi. conveniva innanzi al Tribunale di Milano B. F. per sentirlo condannare ad effettuare il rendiconto dettagliato relativamente agli esborsi di cui ai conti correnti bancari intestati ad esso attore ed agli assegni bancari tratti su un conto corrente intestato a C.G., il tutto previo accertamento dell’obbligo derivante dal mandato svolto dal convenuto negli anni 1991-1997, fatte salve le censure sul suo operato e riservate le conseguenti azioni giudiziarie. L’attore esponeva che verso la fine del 1990 aveva conferito al B., dottore commercialista, l’incarico professionale di effettuare per suo conto il pagamento di oneri vari verso l’Erario ed enti previdenziali; per agevolare lo svolgimento del mandato, aveva rilasciato tra giugno 1991 e dicembre 1997 al B. deleghe bancarie con piena facoltà ad operare su diversi conti correnti bancari (presso la Cariplo e il Credito Emiliano). Deduceva inoltre l’attore che al B. erano stati altresì consegnati, sempre per detti scopi, assegni firmati in bianco dalla signora C.G., sua compagna.

Verso la fine del 1997, venuta meno la fiducia nei confronti del convenuto, B. aveva revocato il mandato. A seguito del verificarsi di divergenze tra l’ammontare degli oneri e gli esborsi effettuati l’attore aveva inutilmente invitato il B. a presentare il rendiconto.

Il convenuto si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda, eccependo la carenza di legittimazione ad agire da parte dell’attore in relazione alla richiesta di rendiconto per le operazioni relative al conto corrente bancario intestato a C.G., terza estranea al giudizio. Eccepiva l’intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. di tutte le domande formulate e delle azioni proposte per le operazioni bancarie eseguite fino al primo aprile 1995 e l’assoluta infondatezza e temerarietà della domanda di rendiconto. Riteneva sussistente la presunzione ex art. 1712 c.c., comma 2, di approvazione da parte del Be. di tutte le operazioni bancarie, delle quali il convenuto aveva periodicamente consegnato le ricevute senza avere mai ricevuto alcuna contestazione.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 686/2005 del 19.1.2005, accertava la qualità di mandatario in capo al B. e lo condannava a redigere e presentare al Be., quale mandante, il rendiconto relativo agli esborsi in questione (con esclusione di quelli riguardanti i conti correnti intestati alla C.).

A seguito dell’appello del B. in via principale, nonchè dell’appello del Be. in via incidentale, la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza in esame depositata in data 30.5.2008, rigettava i gravami e confermava quanto statuito in primo grado.

Ricorre per cassazione il B. con tre motivi e relativi quesiti; resiste con controricorso il Be.. Il ricorrente ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione agli artt. 1362, 1371 e 2697 c.c. in relazione ai mandati conferiti all’odierno ricorrente da parte del Be..

Con il secondo motivo si deduce ancora difetto di motivazione, oltre che riguardo alla ricostruzione della volontà delle parti, anche in relazione alle svariate operazioni bancarie di cui è causa.

Con il terzo motivo si deduce ancora insufficiente motivazione, con riferimento agli artt. 115 e 116 in ordine al rigetto della domanda da parte della Corte territoriale che ha affermato che "non risulta alcuna dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutti i suesposti motivi.

Inammissibili sono infatti le doglianze di cui al primo, al secondo e al terzo motivo, tendendo le stesse ad un non consentito riesame, nella presente sede di legittimità, rispettivamente, di accordi contrattuali, di operazioni bancarie e dell’eventuale dispensa dall’obbligo di rendiconto a carico del B..

Inoltre detta inammissibilità è ulteriormente suffragata dalla mancata osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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