Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-10-2011, n. 20616 Interpretazione del contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 12 giugno 1998, C.G. conveniva innanzi al Tribunale di Bergamo il Comune di Bergamo, in persona del sindaco pro tempore, esponendo che fra gli obblighi previsti nel rilascio, nel 1973, dell’autorizzazione a costruire un fabbricato ad uso di civile abitazione in quella città, via (OMISSIS), vi era quella concernente la creazione dì un’area di arretramento verso via (OMISSIS), che doveva essere destinata a via pubblica; che egli aveva adempiuto a quanto previsto ma che, a distanza di anni, il piano regolatore adottato dal Comune aveva destinato l’area in questione a parcheggio privato dei veicoli dei residenti nella zona. Tanto premesso, chiedeva emettersi sentenza che accertasse il diritto dell’attore all’esclusiva proprietà dell’area predetta, con condanna dell’ente convenuto alla restituzione della porzione sufficiente per creare due posti auto di parcheggio.

Costituitosi il Comune, l’adito Tribunale, con sentenza n. 555/2004 rigettava la domanda.

A seguito dell’appello del C., costituitosi il Comune, la Corte d’Appello di Brescia, con la decisione in esame depositata in data 9.5.2008, rigettava il gravame affermando che "è assolutamente pacifico inter partes che la licenza edilizia n. 8585 rilasciata in data 10 maggio 1973 dal Sindaco di Bergamo recava, fra le altre, la seguente prescrizione: l’area di arretramento verso la via (OMISSIS) dovrà essere sistemata a sede stradale fino al raggiungimento di una lunghezza totale di m 12. E’ altrettanto pacifico e comunque provato che, adempiutosi da parte di C. alla suddetta prescrizione, così da rendere possibile il rilascio (in data 10 gennaio 1977) del certificato di abitabilità per l’edificio realizzato in forza della menzionata licenza edilizia, il Comune di Bergamo aveva in concreto destinato l’area lasciatagli a disposizione dall’odierno appellante dapprima a marciapiedi e poi (dall’anno 2000) a parcheggio per i cittadini che risiedono nella zona".

Ricorre per cassazione il C., con tre motivi e relativi quesiti; resiste con controricorso il Comune, che ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "violazione o falsa applicazione delle norme sull’interpretazione dei contratti e in particolare degli artt. 1362, 1366, 1370, 1371 C.C. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) e nel contempo omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa alcuni fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5)".

Con il secondo motivo si deduce "violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. e segg. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) e nel contempo omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa alcuni fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5)". Con il terzo motivo si deduce "violazione o falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., dell’art. 1353 c.c. e segg. dell’art. 1467 c.c. e segg. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) e nel contempo omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa alcuni fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5)".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.

Premesso che la Corte di merito ha, con la decisione in esame, logicamente e sufficientemente motivato il rigetto dell’appello del C., deve ulteriormente osservarsi che: quanto al primo motivo, esso è inammissibile perchè, pur deducendosi violazione di varie norme in tema di interpretazione dei contratti, non indica, in relazione alla convenzione urbanistica in questione, quali principi ermeneutici risultano violati, ed inoltre perchè, riguardo a tale doglianza, non risulta osservato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Inammissibili sono altresì il secondo e il terzo motivo in quanto il ricorrente pone la questione dell’art. 1453 c.c. e segg., non solo non specificando in cosa sia consistito il grave inadempimento del Comune, ma anche perchè non indica in quale atto della fase di merito e con quali modalità abbia dedotto tale questione, non osservando così il requisito dell’autosufficienza; tali considerazioni valgono anche per la prospettata presupposizione (di cui al terzo motivo). In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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