Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-02-2011) 07-06-2011, n. 22500

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missibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gip del Tribunale di Trieste, con decreto 8/4/2010, previa declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa, D.A., avverso la richiesta ex art. 408 c.p.p. del P.M., disponeva l’archiviazione del procedimento penale a carico di D.F., indagato in ordine al reato di cui all’art. 392 c.p..

Il Gip riteneva che la messa in sicurezza, per iniziativa di D. F., che aveva agito il disaccordo con la sorella A., dell’impianto elettrico a servizio dell’immobile del quale i due erano comproprietari non integrava l’ipotizzato reato, quanto meno sotto il profilo soggettivo, e che le indagini suppletive sollecitate dalla persona offesa si rivelavano ininfluenti e irrilevanti, in quanto comunque inidonee ad accreditare una conclusione diversa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, la persona offesa, lamentando la violazione del contraddittorio, per non essersi dato corso, a seguito della ammissibile opposizione alla richiesta di archiviazione, alla procedura camerale partecipata.

3. Le difese dell’indagato e della persona offesa hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive e contrapposte ragioni.

4. il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile.

Ed invero, il Gip, nel ricostruire la vicenda sulla base anche delle dichiarazioni della stessa querelante, ha motivatamente ritenuto inammissibile l’opposizione di costei alla richiesta di archiviazione del P.M., considerato che le sollecitate indagini suppletive non si caratterizzavano per la pertinenza, vale a dire l’inerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza, vale a dire l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività di indagine espletata.

Tale rilevata inammissibilità dell’opposizione non imponeva al Gip di procedere in contraddittorio camerale alla delibazione della richiesta di archiviazione.

Non sono, inoltre, censurabili in questa sede le valutazioni espresse dal Gip in ordine alla infondatezza della notitia criminis.

Non ricorrono, nel caso in esame, i presupposti di legge per condannare la querelante, così come sollecitato dalla difesa dell’indagato, alla rifusione delle spese da costui sostenute.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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